Bilancio e contabilità pubblica - Attuazione della legge delega n. 42 del 2009 in materia di federalismo fiscale - Meccanismi premiali e sanzionatori nei confronti di Regioni ed enti locali - Scioglimento del Consiglio regionale e rimozione del Presidente della Giunta, in conseguenza della fattispecie di "grave dissesto finanziario" - Previsione che il grave dissesto finanziario costituisce grave violazione di legge ai sensi dell'art. 126 Cost. e che ove venga accertato dalla Corte dei conti, sia tale requisito, sia l'attribuzione di esso alla responsabilità, con dolo o colpa grave, del Presidente della Giunta, il Capo dello Stato dispone lo scioglimento e la rimozione, previa delibera del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio, e previo parere conforme della Commissione parlamentare per le questioni regionali, espresso a maggioranza di due terzi dei componenti - Introduzione di sanzioni a carico della persona del Presidente rimosso, con previsione della incandidabilità a cariche elettive per dieci anni e il divieto di nomina per il medesimo periodo quale componente di organi di governo di Unione europea, Stato, Regioni ed enti locali - Attribuzione al Consiglio dei ministri del compito di nominare un commissario ad acta che sostituisca il Presidente della Giunta rimosso ai fini dell'ordinaria amministrazione e dell'adozione degli atti improrogabili, e fino all'insediamento del nuovo Presidente - Irragionevolezza del potere sanzionatorio che colpisce la persona fisica del Presidente della Giunta non già in quanto organo di governo della Regione, ma nella veste di commissario ad acta nominato dal Consiglio dei ministri per attuare il piano di rientro dal disavanzo sanitario - Irragionevolezza della mancata specificazione della natura e dei tempi del procedimento facente capo alla Corte dei conti - Illegittimità costituzionale - Assorbimento di ulteriori questioni.
E' costituzionalmente illegittimo, in relazione all'art. 126 Cost., l'art. 2, commi 2, 3 e 5, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 149, che contiene disposizioni che definiscono compiutamente gli effetti del grave dissesto finanziario, con riferimento al disavanzo sanitario; difatti, l'art. 126 Cost. ha compiuto scelte precise in ordine al riparto delle competenze costituzionali tra gli organi investiti dell'applicazione del potere sanzionatorio, non comparendo tra questi ultimi la Corte dei conti, mentre al parere affidato alla Commissione parlamentare per le questioni regionali non è attribuito carattere vincolante. L'impugnato art. 2, comma 2, esige, invece, che il Capo dello Stato possa adottare il decreto di scioglimento e rimozione solo su parere conforme della Commissione, per di più espresso a maggioranza di due terzi, donde l'alterazione dell'asse della decisione rispetto alla previsione costituzionale, poiché il Presidente della Repubblica è tenuto ad esercitare il potere, uniformandosi al parere che proviene dalle Camere. Parimenti, il conferimento alla Corte dei conti della funzione di accertare la «diretta responsabilità, con dolo o colpa grave del Presidente della Giunta regionale» spezza indebitamente il delicato equilibrio con cui la Costituzione ha conciliato la sfera di stretta legalità propria della "violazione di legge" con la concomitante dimensione di discrezionalità politica sottesa alla rimozione e vertente sulla gravità della violazione: il comma 2 della norma impugnata, nella parte in cui prevede questo intervento, senza tuttavia specificarne presupposti, natura e tempi di svolgimento, viola anche per tale profilo l'art. 126 Cost. e il principio di ragionevolezza, la lesione del quale senz'altro qui ridonda sulle attribuzioni costituzionali della Regione. In queste condizioni, l'organo di governo della Regione viene assoggettato ad un procedimento sanzionatorio, di per sé contraddittorio rispetto all'urgenza del decidere, e comunque dai tratti così indefiniti, da rendere incerte le prospettive di esercizio della carica, in danno dell'autonomia regionale. Fondate sono altresì le questioni sollevate con riferimento al fatto che la rimozione colpisce il Presidente della Giunta in ragione di attività svolte non in tale veste, ma nella qualità di commissario ad acta nominato, e diretto, dal Governo; infatti, l'attività del commissario nominato dal Governo in caso di inottemperanza della Regione all'obbligo di redigere il piano di rientro, inserendosi nell'ambito del potere sostitutivo esercitabile dallo Stato nei confronti della Regione, è perciò direttamente imputabile al primo, che si assume l'onere del processo coartato di risanamento delle finanze regionali; conseguentemente, la norma impugnata incorre nella violazione dell'art. 126 Cost., là dove contestualmente pretende di imputare la responsabilità di tali attività direttamente alla Regione, sanzionandone gli organi in caso di fallimento.
- Sul potere sostitutivo dello Stato di cui all'art. 120 Cost., v. citate sentenze n. 78 del 2011, n. 2 del 2010 e n. 193 del 2007.
- Sul procedimento sanzionatorio dell'organo di governo della Regione, v. citate sentenze n.12 del 2006, n. 81 del 1979 e 50 del 1959.