Sentenza 219/2013 (ECLI:IT:COST:2013:219)
Massima numero 37303
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GALLO - Redattore LATTANZI
Udienza Pubblica del
16/07/2013; Decisione del
16/07/2013
Deposito del 19/07/2013; Pubblicazione in G. U. 24/07/2013
Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Attuazione della legge delega n. 42 del 2009 in materia di federalismo fiscale - Meccanismi premiali e sanzionatori nei confronti di Regioni ed enti locali - Scioglimento del Consiglio regionale e rimozione del Presidente della Giunta, in conseguenza della fattispecie di "grave dissesto finanziario" - Ricorso della Regione Calabria - Difetto di motivazione - Inammissibilità delle questioni.
Bilancio e contabilità pubblica - Attuazione della legge delega n. 42 del 2009 in materia di federalismo fiscale - Meccanismi premiali e sanzionatori nei confronti di Regioni ed enti locali - Scioglimento del Consiglio regionale e rimozione del Presidente della Giunta, in conseguenza della fattispecie di "grave dissesto finanziario" - Ricorso della Regione Calabria - Difetto di motivazione - Inammissibilità delle questioni.
Testo
Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 149, che prevede lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta, in conseguenza della fattispecie di "grave dissesto finanziario", impugnato dalla Regione Calabria in riferimento agli artt. 121 e 126 della Costituzione e al principio di leale collaborazione, poiché, nonostante tale disposizione conservi una propria autonomia logico-giuridica, pur cadute le previsioni che, in base alla fattispecie di «grave dissesto finanziario» in materia sanitaria, permettevano di procedere in forza dell'art. 126 Cost., dette sollevate questioni non recano alcuna motivazione idonea a contestare la legittimità costituzionale, in sé e per sé, della fattispecie indicata dalla norma impugnata, quale fondamento per l'applicazione di ulteriori previsioni del d.lgs. n. 149 del 2011.
Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 149, che prevede lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta, in conseguenza della fattispecie di "grave dissesto finanziario", impugnato dalla Regione Calabria in riferimento agli artt. 121 e 126 della Costituzione e al principio di leale collaborazione, poiché, nonostante tale disposizione conservi una propria autonomia logico-giuridica, pur cadute le previsioni che, in base alla fattispecie di «grave dissesto finanziario» in materia sanitaria, permettevano di procedere in forza dell'art. 126 Cost., dette sollevate questioni non recano alcuna motivazione idonea a contestare la legittimità costituzionale, in sé e per sé, della fattispecie indicata dalla norma impugnata, quale fondamento per l'applicazione di ulteriori previsioni del d.lgs. n. 149 del 2011.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
06/09/2011
n. 149
art. 2
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 121
Costituzione
art. 126
Altri parametri e norme interposte