Sentenza 219/2013 (ECLI:IT:COST:2013:219)
Massima numero 37304
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GALLO  - Redattore LATTANZI
Udienza Pubblica del  16/07/2013;  Decisione del  16/07/2013
Deposito del 19/07/2013; Pubblicazione in G. U. 24/07/2013
Massime associate alla pronuncia:  37273  37274  37275  37276  37277  37278  37279  37280  37281  37282  37283  37284  37285  37286  37287  37288  37289  37290  37291  37292  37293  37294  37295  37296  37297  37298  37299  37300  37301  37302  37303  37305  37306  37307  37308  37309  37310  37311  37312  37313


Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Attuazione della legge delega n. 42 del 2009 in materia di federalismo fiscale - Meccanismi premiali e sanzionatori nei confronti di Regioni ed enti locali - Scioglimento del Consiglio regionale e rimozione del Presidente della Giunta, in conseguenza della fattispecie di "grave dissesto finanziario" - Previsione che il Presidente della Giunta sia nominato commissario ad acta del Governo, quando la Regione, in settori diversi da quello sanitario, non abbia garantito l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni e il raggiungimento degli obiettivi di servizio - Ricorso delle Regioni Emilia-Romagna ed Umbria - Asserita carenza delle condizioni giustificatrici dell'esercizio del potere sostitutivo - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.

Testo
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 7, del d.lgs. n. 149 del 2011 - la quale prevede che il Presidente della Giunta sia nominato commissario ad acta del Governo, quando la Regione, in settori diversi da quello sanitario, non abbia garantito l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni e il raggiungimento degli obiettivi di servizio -, impugnato dalle Regioni Emilia-Romagna ed Umbria in riferimento all'art. 120 della Costituzione. Difatti, le ricorrenti appuntano la propria attenzione proprio su detti obiettivi, che non sarebbero tali da giustificare l'esercizio del potere sostitutivo, ma la norma impugnata può e deve essere interpretata nel senso, costituzionalmente conforme, secondo cui essa giustifica il potere sostitutivo previsto dall'art. 120 Cost., solo se il mancato conseguimento dell'obiettivo di servizio abbia, o possa compromettere, i livelli essenziali delle prestazioni: questi ultimi rimangono, perciò, l'esclusivo punto di riferimento, al quale calibrare gli effetti dell'inerzia regionale.

Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  06/09/2011  n. 149  art. 2  co. 7

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 120

Altri parametri e norme interposte