Bilancio e contabilità pubblica - Attuazione della legge delega n. 42 del 2009 in materia di federalismo fiscale - Meccanismi premiali e sanzionatori nei confronti di Regioni ed enti locali - Estensione degli effetti del dissesto finanziario ai funzionari regionali e ai componenti del collegio dei revisori dei conti, con ipotesi di decadenza e di interdizione da successivi uffici - Contrasto con l'art. 17, lettera e ) della legge delega che limita questo regime sanzionatorio ai soli amministratori degli enti locali - Illegittimità costituzionale - Assorbimento di ulteriori censure.
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 3, commi 2 e 3, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 149, nel testo vigente a seguito della modifica introdotta dall'art. 1, comma 3, lett. a), numero 8), del d.lgs. 15 novembre 2011, n. 195, l'uno (comma 2) regola l'interdizione nei confronti di funzionari appartenenti al plesso organizzativo regionale, l'altro (comma 3) pone sempre verso costoro un divieto di nomina di analoga natura, e quindi da ricomprendersi nei casi che la legge delega definisce di interdizione dalle cariche. Dette norme infatti non sono riconducibili nell'alveo dell'art. 17, comma 1 (recte: unico comma), lett. e), della legge delega n. 42 del 2009, disposizione che è chiara nel circoscrivere il potere del legislatore delegato di disciplinare l'interdizione dalle cariche con riguardo ai soli funzionari degli "enti locali", nozione nella quale non possono ricomprendersi le Regioni.
- In senso analogo, v. citate sentenze n. 165 del 2011; n. 33 del 2011; n. 278 del 2010; n. 20 del 2010.