Comuni, Province, Città metropolitane - In genere - Norme della Regione autonoma Valle d'Aosta - Novella volta a consentire il conferimento dell'incarico del segretario del Comune di Aosta senza pubblico concorso, qualora si tratti di dipendente a tempo indeterminato, appartenente alla qualifica unica dirigenziale, con un'anzianità di servizio di almeno tre anni e che abbia svolto le funzioni di segretario per almeno un triennio negli ultimi dieci anni - Violazione dei principi del pubblico concorso e dell'accesso in condizioni di eguaglianza ai pubblici uffici, di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione - Illegittimità costituzionale. (Classif. 050001).
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3, 5 e 97 Cost., l’art. 16 della legge reg. Valle d’Aosta n. 15 del 2025, nella parte in cui, inserendo l’art. 20-sexies nella legge reg. Valle d’Aosta n. 6 del 2014, stabilisce che il conferimento dell’incarico di segretario del Comune di Aosta può prescindere dall’espletamento di un pubblico concorso. L’analisi complessiva della disciplina impugnata dal Governo restituisce una figura di segretario comunale, nella specie del Comune di Aosta, profondamente trasformata nella sua fisionomia. La nuova disciplina, per un verso, mina l’indispensabile equilibrio tra le ragioni dell’autonomia degli enti locali e le esigenze di un controllo indipendente sulla loro attività, rinvenibile proprio nella disciplina generale di tale figura istituzionale. Per l’altro, consente l’attribuzione del relativo incarico a soggetti che sono professionalmente diversi da quelli individuati dalla stessa normativa regionale e sono scelti in base a una selezione non concorsuale e non riferita alla tipologia e al livello delle funzioni che si è chiamati a svolgere. Sono così violati i princìpi del pubblico concorso e dell’accesso in condizioni di eguaglianza ai pubblici uffici, nonché di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione, che vincolano la Regione autonoma Valle d’Aosta anche per limiti espliciti di cui allo statuto di autonomia. (Precedenti: S. 100/2023 - mass. 45542, 45444, 45545; S. 60/2023 - mass. 45491; S. 227/2021 - mass. 44393; S. 195/2021 - mass. 44310; S. 95/2021 - mass. 43880, 43881; S. 199/2020 - mass. 42737; n S. 36/2020 - mass. 42457; S. 23/2019; S. 277/2013 - mass. 37461; S. 127/2011 - mass. 35576; S. 225/2010 - 34771; S. 293/2009 - mass. 34070, 34071, 34072, 34073).