Bilancio e contabilità pubblica - Attuazione della legge delega n. 42 del 2009 in materia di federalismo fiscale - Meccanismi premiali e sanzionatori nei confronti di Regioni ed enti locali - Estensione degli effetti del dissesto finanziario ai funzionari regionali e ai componenti del collegio dei revisori dei conti, con ipotesi di decadenza e di interdizione da successivi uffici - Ricorso delle Regioni Emilia-Romagna ed Umbria - Asserito contrasto con la legge delega - Insussistenza - Possibilità di automatismi sanzionatori anche nei confronti degli organi di governo e amministrativi della Regione - Non fondatezza delle questioni.
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 149 - il quale prevede che al verificarsi del grave dissesto finanziario si estendano ai funzionari regionali e ai componenti del collegio dei revisori dei conti le sanzioni in materia di decadenza automatica dei direttori generali e, previa verifica delle rispettive responsabilità del dissesto, ai direttori amministrativi e sanitari degli enti del Servizio sanitario regionale, del dirigente responsabile dell'assessorato regionale competente -, impugnato dalle Regioni Emilia-Romagna e dall'Umbria in riferimento all'art. 76 della Costituzione. Difatti la legge delega consente al Governo di disciplinare automatismi sanzionatori anche nei confronti degli organi di governo e amministrativi della Regione, che è appunto quanto si è realizzato con la norma impugnata.