Sentenza 219/2013 (ECLI:IT:COST:2013:219)
Massima numero 37307
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GALLO  - Redattore LATTANZI
Udienza Pubblica del  16/07/2013;  Decisione del  16/07/2013
Deposito del 19/07/2013; Pubblicazione in G. U. 24/07/2013
Massime associate alla pronuncia:  37273  37274  37275  37276  37277  37278  37279  37280  37281  37282  37283  37284  37285  37286  37287  37288  37289  37290  37291  37292  37293  37294  37295  37296  37297  37298  37299  37300  37301  37302  37303  37304  37305  37306  37308  37309  37310  37311  37312  37313


Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Attuazione della legge delega n. 42 del 2009 in materia di federalismo fiscale - Meccanismi premiali e sanzionatori nei confronti di Regioni ed enti locali - Estensione degli effetti del dissesto finanziario ai funzionari regionali e ai componenti del collegio dei revisori dei conti, con ipotesi di decadenza e di interdizione da successivi uffici - Ricorso della Regione Lazio - Asserito contrasto con la legge delega che subordinerebbe il meccanismo sanzionatorio al compimento di "attività" - Insussistenza - Non fondatezza della questione.

Testo
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 149 - il quale prevede che al verificarsi del grave dissesto finanziario si estendano ai funzionari regionali e ai componenti del collegio dei revisori dei conti le sanzioni in materia di decadenza automatica dei direttori generali e, previa verifica delle rispettive responsabilità del dissesto, ai direttori amministrativi e sanitari degli enti del Servizio sanitario regionale, del dirigente responsabile dell'assessorato regionale competente -, impugnato dalla Regione Lazio in riferimento all'art. 76 della Costituzione, dato che la ricorrente rileva che la delega subordinerebbe il meccanismo sanzionatorio al compimento di "attività", mentre la norma delegata lo comminerebbe a prescindere da tale requisito. Infatti, il grave dissesto finanziario è il frutto conclusivo di atti e di omissioni illegittime, e questo rilievo basta a dar conto della infondatezza della censura.

Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  06/09/2011  n. 149  art. 3  co. 

decreto legislativo  15/11/2011  n. 195  art. 1  co. 3

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 76

Altri parametri e norme interposte