Sentenza 219/2013 (ECLI:IT:COST:2013:219)
Massima numero 37307
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GALLO - Redattore LATTANZI
Udienza Pubblica del
16/07/2013; Decisione del
16/07/2013
Deposito del 19/07/2013; Pubblicazione in G. U. 24/07/2013
Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Attuazione della legge delega n. 42 del 2009 in materia di federalismo fiscale - Meccanismi premiali e sanzionatori nei confronti di Regioni ed enti locali - Estensione degli effetti del dissesto finanziario ai funzionari regionali e ai componenti del collegio dei revisori dei conti, con ipotesi di decadenza e di interdizione da successivi uffici - Ricorso della Regione Lazio - Asserito contrasto con la legge delega che subordinerebbe il meccanismo sanzionatorio al compimento di "attività" - Insussistenza - Non fondatezza della questione.
Bilancio e contabilità pubblica - Attuazione della legge delega n. 42 del 2009 in materia di federalismo fiscale - Meccanismi premiali e sanzionatori nei confronti di Regioni ed enti locali - Estensione degli effetti del dissesto finanziario ai funzionari regionali e ai componenti del collegio dei revisori dei conti, con ipotesi di decadenza e di interdizione da successivi uffici - Ricorso della Regione Lazio - Asserito contrasto con la legge delega che subordinerebbe il meccanismo sanzionatorio al compimento di "attività" - Insussistenza - Non fondatezza della questione.
Testo
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 149 - il quale prevede che al verificarsi del grave dissesto finanziario si estendano ai funzionari regionali e ai componenti del collegio dei revisori dei conti le sanzioni in materia di decadenza automatica dei direttori generali e, previa verifica delle rispettive responsabilità del dissesto, ai direttori amministrativi e sanitari degli enti del Servizio sanitario regionale, del dirigente responsabile dell'assessorato regionale competente -, impugnato dalla Regione Lazio in riferimento all'art. 76 della Costituzione, dato che la ricorrente rileva che la delega subordinerebbe il meccanismo sanzionatorio al compimento di "attività", mentre la norma delegata lo comminerebbe a prescindere da tale requisito. Infatti, il grave dissesto finanziario è il frutto conclusivo di atti e di omissioni illegittime, e questo rilievo basta a dar conto della infondatezza della censura.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 149 - il quale prevede che al verificarsi del grave dissesto finanziario si estendano ai funzionari regionali e ai componenti del collegio dei revisori dei conti le sanzioni in materia di decadenza automatica dei direttori generali e, previa verifica delle rispettive responsabilità del dissesto, ai direttori amministrativi e sanitari degli enti del Servizio sanitario regionale, del dirigente responsabile dell'assessorato regionale competente -, impugnato dalla Regione Lazio in riferimento all'art. 76 della Costituzione, dato che la ricorrente rileva che la delega subordinerebbe il meccanismo sanzionatorio al compimento di "attività", mentre la norma delegata lo comminerebbe a prescindere da tale requisito. Infatti, il grave dissesto finanziario è il frutto conclusivo di atti e di omissioni illegittime, e questo rilievo basta a dar conto della infondatezza della censura.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
06/09/2011
n. 149
art. 3
co.
decreto legislativo
15/11/2011
n. 195
art. 1
co. 3
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 76
Altri parametri e norme interposte