Sentenza 219/2013 (ECLI:IT:COST:2013:219)
Massima numero 37309
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GALLO  - Redattore LATTANZI
Udienza Pubblica del  16/07/2013;  Decisione del  16/07/2013
Deposito del 19/07/2013; Pubblicazione in G. U. 24/07/2013
Massime associate alla pronuncia:  37273  37274  37275  37276  37277  37278  37279  37280  37281  37282  37283  37284  37285  37286  37287  37288  37289  37290  37291  37292  37293  37294  37295  37296  37297  37298  37299  37300  37301  37302  37303  37304  37305  37306  37307  37308  37310  37311  37312  37313


Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Attuazione della legge delega n. 42 del 2009 in materia di federalismo fiscale - Meccanismi premiali e sanzionatori nei confronti di Regioni ed enti locali - Estensione degli effetti del dissesto finanziario ai funzionari regionali e ai componenti del collegio dei revisori dei conti, con ipotesi di decadenza e di interdizione da successivi uffici - Decadenza automatica dei direttori regionali, dei direttori amministrativi e sanitari degli enti del servizio sanitario, del dirigente responsabile dell'assessorato regionale competente e dei revisori dei conti - Ricorso della Regione Lazio - Asserita lesione dell'autonomia statutaria e violazione della potestà legislativa regionale - Insussistenza - Grave inadempienza che giustifica la prevalenza di un principio di coordinamento della finanza pubblica - Non fondatezza delle questioni.

Testo
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 149 - che prevede, al verificarsi del grave dissesto finanziario, la decadenza automatica dei direttori regionali, dei direttori amministrativi e sanitari degli enti del servizio sanitario, del dirigente responsabile dell'assessorato regionale competente, e dei revisori dei conti -, impugnato dalla Regione Lazio in riferimento agli artt. 117, quarto comma, e 123 della Costituzione. Premesso che la norma censurata ha un campo applicativo del tutto sottratto ai rigorosi presupposti enunciati dall'art. 126 Cost., ed estraneo all'autonomia assegnata dall'art. 123 Cost. allo statuto regionale, deve ritenersi che quando una Regione viola gravemente e sistematicamente gli obblighi derivanti dai principi della finanza pubblica, come nel caso che conduce alla nomina del commissario ad acta, allora essa patisce una contrazione della propria sfera di autonomia, a favore di misure introdotte per sanzionare tali inadempimenti da parte dello Stato; queste misure, benché mirate e specifiche, appartengono all'ambito dei principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica, e sono perciò legittimamente adottabili dal legislatore statale, come è accaduto nel caso di specie.

Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  06/09/2011  n. 149  art. 3  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 4

Costituzione  art. 123

Altri parametri e norme interposte