Bilancio e contabilità pubblica - Attuazione della legge delega n. 42 del 2009 in materia di federalismo fiscale - Meccanismi premiali e sanzionatori nei confronti di Regioni ed enti locali - Potere di verifica da parte dello Stato sulla regolarità della gestione amministrativo-contabile di Regioni ed enti, che, per effetto del d.l. n. 174 del 2012, è preliminare al controllo della Corte dei conti - Lesione dell'autonomia finanziaria e contabile regionale - Illegittimità costituzionale in parte qua - Assorbimento delle ulteriori questioni.
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 5 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 149, nel testo introdotto dall'art. 1-bis, comma 4, del d.l. n. 174 del 2012 (come modificato dalla legge di conversione n. 213 del 2012) - che estende il potere di verifica sulla gestione amministrativo-contabile delle amministrazioni pubbliche «anche nei confronti delle Regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano», ove emergano «indicatori» di squilibrio finanziario, ed è stato costruito al fine della immediata comunicazione dei dati acquisiti alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti competente per territorio -, nella parte in cui si applica alle Regioni a statuto ordinario e a statuto speciale, e alle Province autonome, in quanto la disposizione impugnata eccede i confini posti alla legislazione statale nella prospettiva del coordinamento della finanza pubblica ed in particolare in rapporto alle attribuzioni della Corte dei conti, da circoscrivere alla trasmissione da parte degli uffici regionali delle notizie ritenute sensibili, per attribuire non al giudice contabile, ma direttamente al Governo un potere di verifica sull'intero spettro delle attività amministrative e finanziarie della Regione, nel caso di squilibrio finanziario, per mezzo dei propri servizi ispettivi; sicché l'ampiezza e l'incisività di un tale potere di verifica cela in definitiva un corrispondente potere di vigilanza, attivabile per mezzo dei servizi ispettivi dello Stato, volto a rilevare la cattiva gestione degli uffici da parte della Regione, cui spetta organizzarli ai sensi dell'art. 117, quarto comma, Cost.: tale assetto normativo eccede i limiti propri dei principi di coordinamento della finanza pubblica e si ripercuote sulla competenza legislativa regionale in materia di organizzazione degli uffici, poiché riserva all'apparato ministeriale un compito fino ad oggi consacrato all'imparziale apprezzamento della Corte dei conti e inoltre poiché ciò accade in difetto di proporzionalità tra il mezzo impiegato ed il fine perseguito, non essendovi ragione di supporre l'inidoneità degli ampi poteri ispettivi di quest'ultima a conseguire i medesimi risultati, secondo modalità maggiormente compatibili con l'autonomia regionale.
- In tema di competenza regionale residuale in materia di organizzazione degli uffici della Regione, v. citate sentenze n. 43 del 2011; n. 200 del 2008; n. 159 del 2008; n. 95 del 2008; n. 233 del 2006; n. 274 del 2003.
- In tema di principi di coordinamento della finanza pubblica, come tali applicabili, anche ai soggetti ad autonomia speciale, v. citate sentenze n. 193 del 2012, n. 229 del 2011 e n. 169 del 2007.
- Sulla legittimità di leggi statali intese ad acquisire dalle Regioni dati utili, anche nella prospettiva del coordinamento della finanza pubblica, v. citate sentenze, n. 35 del 2005, n. 36 del 2004, n. 376 del 2003, ed in particolare in rapporto alle attribuzioni della Corte dei conti, v. citate sentenze n. 57 del 2010, n. 417 del 2005, n. 64 del 2005.
- Sulla spettanza di poteri ispettivi e di vigilanza ad organi statali, v. citate sentenze n. 159 del 2008; n. 97 del 2001; n. 452 del 1989; n. 29 del 1995; n. 219 del 1984, anche nella prospettiva di riferirne alla competente Procura contabile, v. citata sentenza n. 370 del 2010.