Sentenza 219/2013 (ECLI:IT:COST:2013:219)
Massima numero 37313
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GALLO  - Redattore LATTANZI
Udienza Pubblica del  16/07/2013;  Decisione del  16/07/2013
Deposito del 19/07/2013; Pubblicazione in G. U. 24/07/2013
Massime associate alla pronuncia:  37273  37274  37275  37276  37277  37278  37279  37280  37281  37282  37283  37284  37285  37286  37287  37288  37289  37290  37291  37292  37293  37294  37295  37296  37297  37298  37299  37300  37301  37302  37303  37304  37305  37306  37307  37308  37309  37310  37311  37312


Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Attuazione della legge delega n. 42 del 2009 in materia di federalismo fiscale - Meccanismi premiali e sanzionatori nei confronti di Regioni ed enti locali - Sanzioni applicabili a Regioni ed enti locali, in caso di inosservanza del patto di stabilità interno, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza - Ricorso della Regione Lazio - Asserita violazione dell'autonomia finanziaria - Asserita violazione della competenza legislativa regionale nella materia concorrente della finanza pubblica - Asserita violazione della competenza legislativa regionale residuale in materia di organizzazione - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.

Testo

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 7 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 149, nel testo vigente a seguito delle modifiche introdotte dalla legge n. 228 del 2012 - che disciplina gli effetti conseguenti alla mancata osservanza del patto di stabilità interno da parte della Regione e degli enti locali, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza -, impugnato dalla Regione Lazio in riferimento agli artt. 117, quarto comma, e 119 della Costituzione, in quanto Regioni ed enti locali sono tenuti a concorrere alle manovre volte al risanamento dei conti pubblici, anche al fine di garantire l'osservanza degli obblighi assunti in sede europea; né le inevitabili limitazioni, in via indiretta, all'autonomia finanziaria e organizzativa regionale e locale che ne discendono possono dirsi esorbitare dai limiti di un principio di coordinamento della finanza pubblica, tanto più che i margini costituzionalmente tutelati dell'autonomia finanziaria e organizzativa della Regione si riducono, quando essa ha trasgredito agli obblighi legittimamente imposti dalla legislazione dello Stato, al fine di garantire la tenuta della finanza pubblica allargata, come nel caso su cui interviene la disposizione censurata: essa non è fonte di obblighi direttamente applicabili alle Regioni, ma piuttosto di sanzioni cagionate proprio dalla violazione pregressa del patto di stabilità interno da parte della Regione. Posto che esso non è stato rispettato, rientra senza dubbio nei limiti, resi più ampi, del coordinamento della finanza pubblica un insieme di misure stringenti, divenute necessarie proprio a causa dell'inadempimento regionale, e che ben avrebbero potuto essere evitate se fosse stato osservato il patto di stabilità.

- Sul concorso delle Regioni alle manovre volte al risanamento dei conti pubblici, v. citata sentenza n. 36 del 2004.

- Circa i maggiori margini di riduzione derivanti da obblighi imposti dalla legislazione statale al fine di garantire la tenuta della finanza pubblica allargata, v. citata sentenza n. 155 del 2011.



Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  06/09/2011  n. 149  art. 7  co. 

legge  24/12/2012  n. 228  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 4

Costituzione  art. 119

Altri parametri e norme interposte