Intervento in giudizio - Interventi spiegati dall'U.P.I. e da diverse Province - Soggetti che non sono titolari di potestà legislativa - Inammissibilità degli interventi.
Sono inammissibili gli interventi spiegati dalle Province di Isernia, Latina, Frosinone, Viterbo e Avellino, dal Comune di Mantova e dall'Unione delle Province d'Italia nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 23 del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, 17 e 18 del d.l. 6 luglio 2012, n. 95, promossi dalle Regioni Molise, Lazio, Campania e Lombardia ed aventi ad oggetto la riforma delle Province. Infatti, il giudizio di costituzionalità delle leggi, promosso in via d'azione, si svolge esclusivamente tra soggetti titolari di potestà legislativa, fermi restando, per i soggetti privi di tale potestà, i mezzi di tutela delle rispettive posizioni soggettive, anche costituzionali, di fronte ad altre istanze giurisdizionali ed eventualmente in via incidentale.
- Al riguardo, v. le citate sentenze nn. 118/2013, 245/2012, 114/2012, 105/2012, 69/2011, 33/2011, 278/2010, 121/2010 e l'ordinanza n. 107/2010.