Sentenza 220/2013 (ECLI:IT:COST:2013:220)
Massima numero 37314
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GALLO  - Redattore SILVESTRI
Udienza Pubblica del  03/07/2013;  Decisione del  03/07/2013
Deposito del 19/07/2013; Pubblicazione in G. U. 24/07/2013
Massime associate alla pronuncia:  37315  37316  37317  37318  37319  37320  37321


Titolo
Intervento in giudizio - Interventi spiegati dall'U.P.I. e da diverse Province - Soggetti che non sono titolari di potestà legislativa - Inammissibilità degli interventi.

Testo

Sono inammissibili gli interventi spiegati dalle Province di Isernia, Latina, Frosinone, Viterbo e Avellino, dal Comune di Mantova e dall'Unione delle Province d'Italia nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 23 del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, 17 e 18 del d.l. 6 luglio 2012, n. 95, promossi dalle Regioni Molise, Lazio, Campania e Lombardia ed aventi ad oggetto la riforma delle Province. Infatti, il giudizio di costituzionalità delle leggi, promosso in via d'azione, si svolge esclusivamente tra soggetti titolari di potestà legislativa, fermi restando, per i soggetti privi di tale potestà, i mezzi di tutela delle rispettive posizioni soggettive, anche costituzionali, di fronte ad altre istanze giurisdizionali ed eventualmente in via incidentale.

- Al riguardo, v. le citate sentenze nn. 118/2013, 245/2012, 114/2012, 105/2012, 69/2011, 33/2011, 278/2010, 121/2010 e l'ordinanza n. 107/2010.



Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  06/12/2011  n. 201  art.   co. 

legge  22/12/2011  n. 214  art.   co. 

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte