Sentenza 15/2024 (ECLI:IT:COST:2024:15)
Massima numero 45984
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente BARBERA  - Redattore PATRONI GRIFFI
Udienza Pubblica del  23/11/2023;  Decisione del  23/11/2023
Deposito del 12/02/2024; Pubblicazione in G. U. 14/02/2024
Massime associate alla pronuncia:  45980  45981  45982  45983  45985  45986


Titolo
Rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia - In genere - Necessità di assicurare il primato dell'Unione europea rispetto ai diritti nazionali, espressione dell'uguaglianza tra gli Stati membri - Conseguente necessità di interpretazione uniforme - Rapporto tra il controllo di compatibilità con il diritto dell'Unione europea e lo scrutinio di legittimità costituzionale - Concorso di rimedi giurisdizionali non confliggenti. (Classif. 224001).

Testo

La corretta applicazione e l’interpretazione uniforme del diritto UE sono garantiti dalla Corte di giustizia, cui i giudici nazionali possono rivolgersi attraverso il rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE, così cooperando direttamente con la funzione affidata dai Trattati alla Corte. È nell’ambito di questo confronto instaurato con i giudici nazionali, in quanto incaricati dell’applicazione del diritto dell’Unione, che la Corte di giustizia fornisce l’interpretazione di tale diritto, allorché la sua applicazione sia necessaria per dirimere la controversia sottoposta al loro esame.

Prima di dare attuazione al diritto dell’Unione europea, il giudice ordinario deve adeguatamente interrogarsi sul significato normativo del diritto UE e sulla compatibilità con il medesimo del diritto interno.

Il principio del primato del diritto dell’Unione discende dal principio dell’eguaglianza degli Stati membri davanti ai Trattati (art. 4 TFUE), che esclude la possibilità di fare prevalere, contro l’ordine giuridico dell’Unione, una misura unilaterale di uno Stato membro. L’obbligo di dare applicazione al diritto dell’Unione, quando ne ricorrono i presupposti, implica che esso sia interpretato in modo uniforme in tutti gli Stati membri.

La necessità di rivolgersi alla Corte di giustizia ai sensi dell’art. 267 TFUE, che costituisce un obbligo in capo ai giudici nazionali di ultima istanza, viene tuttavia meno non solo quando la questione non sia rilevante o quando la disposizione di diritto dell’Unione di cui trattasi sia stata già oggetto di interpretazione da parte della Corte, ma anche in tutti i casi in cui la corretta interpretazione del diritto dell’Unione si impone con tale evidenza da non lasciare adito a ragionevoli dubbi.

Il controllo di compatibilità con il diritto dell’Unione europea e lo scrutinio di legittimità costituzionale non sono in contrapposizione tra loro, ma costituiscono un concorso di rimedi giurisdizionali, il quale arricchisce gli strumenti di tutela dei diritti fondamentali e, per definizione, esclude ogni preclusione. E ciò in un contesto che vede tanto il giudice comune quanto la Corte costituzionale impegnati a dare attuazione al diritto dell’Unione europea nell’ordinamento italiano, ciascuno con i propri strumenti e ciascuno nell’ambito delle rispettive competenze. (Precedenti: S. 149/2022 - mass. 44925; S. 63/2019 - mass. 42611; S. 20/2019 - mass. 42459; S. 269/2017 - mass. 41945).

La primazia del diritto UE, architrave su cui poggia la comunità di corti nazionali, richiede che il giudice nazionale, quando ritenga la normativa interna incompatibile con normativa dell’Unione europea a efficacia diretta, provveda immediatamente all’applicazione di quest’ultima, senza che la sua sfera di efficacia possa essere intaccata dalla prima. Ciò, ovviamente, sempre che non ritenga di sollevare questione di legittimità costituzionale, nel caso in cui ne ricorrano i presupposti (Precedenti: S. 149/2022 - mass. 44925; S. 67/2022 - mass. 44764; S. 54/2022; S. 182/2021 - mass. 44098 - mass. 44099; S. 49/2021; S. 269/2017 - mass. 41945; S. 170/1984 - mass. 9754; O. 182/2020 - mass. 43382)



Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea    n.   art. 4  

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea    n.   art. 267