Sentenza 220/2013 (ECLI:IT:COST:2013:220)
Massima numero 37316
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GALLO - Redattore SILVESTRI
Udienza Pubblica del
03/07/2013; Decisione del
03/07/2013
Deposito del 19/07/2013; Pubblicazione in G. U. 24/07/2013
Titolo
Appalti pubblici - Codice dei contratti pubblici - Obbligo, per i Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, di affidamento dell'acquisizione di lavori, servizi e forniture, nell'ambito delle unioni dei Comuni, ad un'unica centrale di committenza - Ricorso della Regione Friuli-Venezia Giulia - Asserita violazione, prospettata in via subordinata, delle competenze statutarie in tema di ordinamento degli enti locali e di finanza locale - Insussistenza - Obbligo di adeguamento per le Regioni speciali senza una immediata cogenza delle norme del codice degli appalti - Non fondatezza della questione.
Appalti pubblici - Codice dei contratti pubblici - Obbligo, per i Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, di affidamento dell'acquisizione di lavori, servizi e forniture, nell'ambito delle unioni dei Comuni, ad un'unica centrale di committenza - Ricorso della Regione Friuli-Venezia Giulia - Asserita violazione, prospettata in via subordinata, delle competenze statutarie in tema di ordinamento degli enti locali e di finanza locale - Insussistenza - Obbligo di adeguamento per le Regioni speciali senza una immediata cogenza delle norme del codice degli appalti - Non fondatezza della questione.
Testo
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 23, comma 4, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214, impugnato dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in riferimento agli artt. 4, primo comma, n. 1-bis, 51 e 54 dello statuto di autonomia e 9 del d.lgs. n. 9 del 1997, in quanto prevede l'obbligo, per i Comuni con una popolazione non superiore a 5.000 abitanti, di affidamento dell'acquisizione di lavori, servizi e forniture, nell'ambito delle unioni dei Comuni, ad un'unica centrale di committenza. Infatti, tale obbligo non è immediatamente cogente per le Regioni ad autonomia speciale, che sono tenute soltanto ad adeguare la propria legislazione in materia di contratti pubblici secondo le disposizioni contenute negli statuti e nelle relative norme di attuazione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 23, comma 4, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214, impugnato dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in riferimento agli artt. 4, primo comma, n. 1-bis, 51 e 54 dello statuto di autonomia e 9 del d.lgs. n. 9 del 1997, in quanto prevede l'obbligo, per i Comuni con una popolazione non superiore a 5.000 abitanti, di affidamento dell'acquisizione di lavori, servizi e forniture, nell'ambito delle unioni dei Comuni, ad un'unica centrale di committenza. Infatti, tale obbligo non è immediatamente cogente per le Regioni ad autonomia speciale, che sono tenute soltanto ad adeguare la propria legislazione in materia di contratti pubblici secondo le disposizioni contenute negli statuti e nelle relative norme di attuazione.
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
06/12/2011
n. 201
art. 23
co. 4
legge
22/12/2011
n. 214
art.
co.
Parametri costituzionali
statuto regione Friuli Venezia Giulia
art. 4
co. 1
statuto regione Friuli Venezia Giulia
art. 51
statuto regione Friuli Venezia Giulia
art. 54
Altri parametri e norme interposte
decreto legislativo 02/01/1997
n. 9
art. 9