Sentenza 220/2013 (ECLI:IT:COST:2013:220)
Massima numero 37317
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GALLO  - Redattore SILVESTRI
Udienza Pubblica del  03/07/2013;  Decisione del  03/07/2013
Deposito del 19/07/2013; Pubblicazione in G. U. 24/07/2013
Massime associate alla pronuncia:  37314  37315  37316  37318  37319  37320  37321


Titolo
Enti locali - Bilancio e contabilità pubblica - Previsione che "i Comuni possono istituire unioni o organi di raccordo per l'esercizio di specifici compiti o funzioni amministrative garantendo l'invarianza della spesa" - Ricorsi delle Regioni Piemonte, Molise e Sardegna - Asserita violazione dei principi di ragionevolezza e di leale collaborazione - Carenza di motivazione - Inammissibilità delle questioni.

Testo
Sono inammissibili, per carenza di motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 23, comma 21, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge n. 214 del 2011, impugnato dalle Regioni Piemonte, Molise, e Sardegna, in riferimento a plurimi parametri costituzionali e statutari, in quanto prevede la possibilità per i Comuni di istituire unioni o organi di raccordo per l'esercizio di specifici compiti o funzioni amministrative garantendo l'invarianza della spesa. Le ricorrenti si sono, infatti, limitate ad inserire il comma in oggetto nel novero delle disposizioni impugnate, senza argomentare sulle ragioni della sua illegittimità costituzionale.

Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  06/12/2011  n. 201  art. 23  co. 21

legge  22/12/2011  n. 214  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 5

Costituzione  art. 77

Costituzione  art. 97

Costituzione  art. 114

Costituzione  art. 117  co. 2

Costituzione  art. 117  co. 4

Costituzione  art. 117  co. 6

Costituzione  art. 118

Costituzione  art. 119

Costituzione  art. 120

statuto regione Sardegna  art. 3  co. 1

statuto regione Sardegna  art. 3  co. 1

Altri parametri e norme interposte