Sentenza 220/2013 (ECLI:IT:COST:2013:220)
Massima numero 37317
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GALLO - Redattore SILVESTRI
Udienza Pubblica del
03/07/2013; Decisione del
03/07/2013
Deposito del 19/07/2013; Pubblicazione in G. U. 24/07/2013
Titolo
Enti locali - Bilancio e contabilità pubblica - Previsione che "i Comuni possono istituire unioni o organi di raccordo per l'esercizio di specifici compiti o funzioni amministrative garantendo l'invarianza della spesa" - Ricorsi delle Regioni Piemonte, Molise e Sardegna - Asserita violazione dei principi di ragionevolezza e di leale collaborazione - Carenza di motivazione - Inammissibilità delle questioni.
Enti locali - Bilancio e contabilità pubblica - Previsione che "i Comuni possono istituire unioni o organi di raccordo per l'esercizio di specifici compiti o funzioni amministrative garantendo l'invarianza della spesa" - Ricorsi delle Regioni Piemonte, Molise e Sardegna - Asserita violazione dei principi di ragionevolezza e di leale collaborazione - Carenza di motivazione - Inammissibilità delle questioni.
Testo
Sono inammissibili, per carenza di motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 23, comma 21, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge n. 214 del 2011, impugnato dalle Regioni Piemonte, Molise, e Sardegna, in riferimento a plurimi parametri costituzionali e statutari, in quanto prevede la possibilità per i Comuni di istituire unioni o organi di raccordo per l'esercizio di specifici compiti o funzioni amministrative garantendo l'invarianza della spesa. Le ricorrenti si sono, infatti, limitate ad inserire il comma in oggetto nel novero delle disposizioni impugnate, senza argomentare sulle ragioni della sua illegittimità costituzionale.
Sono inammissibili, per carenza di motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 23, comma 21, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge n. 214 del 2011, impugnato dalle Regioni Piemonte, Molise, e Sardegna, in riferimento a plurimi parametri costituzionali e statutari, in quanto prevede la possibilità per i Comuni di istituire unioni o organi di raccordo per l'esercizio di specifici compiti o funzioni amministrative garantendo l'invarianza della spesa. Le ricorrenti si sono, infatti, limitate ad inserire il comma in oggetto nel novero delle disposizioni impugnate, senza argomentare sulle ragioni della sua illegittimità costituzionale.
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
06/12/2011
n. 201
art. 23
co. 21
legge
22/12/2011
n. 214
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 5
Costituzione
art. 77
Costituzione
art. 97
Costituzione
art. 114
Costituzione
art. 117
co. 2
Costituzione
art. 117
co. 4
Costituzione
art. 117
co. 6
Costituzione
art. 118
Costituzione
art. 119
Costituzione
art. 120
statuto regione Sardegna
art. 3
co. 1
statuto regione Sardegna
art. 3
co. 1
Altri parametri e norme interposte