Sentenza 220/2013 (ECLI:IT:COST:2013:220)
Massima numero 37318
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GALLO - Redattore SILVESTRI
Udienza Pubblica del
03/07/2013; Decisione del
03/07/2013
Deposito del 19/07/2013; Pubblicazione in G. U. 24/07/2013
Titolo
Enti locali - Bilancio e contabilità pubblica - Previsione che "la titolarità di qualsiasi carica, ufficio o organo di natura elettiva di un ente territoriale non previsto dalla Costituzione è a titolo esclusivamente onorifico e non può essere fonte di alcuna forma di remunerazione, indennità o gettone di presenza, con esclusione dei comuni di cui all'articolo 2, comma 186, lettera b ), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni" - Ricorsi delle Regioni Friuli-Venezia Giulia, Sardegna e Valle d'Aosta - Asserita violazione delle attribuzioni regionali - Insussistenza - Disposizione che non si applica alle autonomie speciali - Non fondatezza delle questioni.
Enti locali - Bilancio e contabilità pubblica - Previsione che "la titolarità di qualsiasi carica, ufficio o organo di natura elettiva di un ente territoriale non previsto dalla Costituzione è a titolo esclusivamente onorifico e non può essere fonte di alcuna forma di remunerazione, indennità o gettone di presenza, con esclusione dei comuni di cui all'articolo 2, comma 186, lettera b ), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni" - Ricorsi delle Regioni Friuli-Venezia Giulia, Sardegna e Valle d'Aosta - Asserita violazione delle attribuzioni regionali - Insussistenza - Disposizione che non si applica alle autonomie speciali - Non fondatezza delle questioni.
Testo
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 23, comma 22, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge n. 214 del 2011, impugnato dalle Regioni autonome Friuli-Venezia Giulia, Sardegna e Valle d'Aosta, in riferimento agli artt. 4, primo comma, n. 1-bis), 51 e 54 dello statuto friuliano, 3, primo comma, lett. a) e b), dello statuto sardo, 2, primo comma, lett. b), 3, primo comma, lett. f), e 4 dello statuto valdostano, nonché agli artt. 117, terzo comma, e 119, secondo comma, Cost., in quanto prevede che la titolarità di qualsiasi carica, ufficio o organo di natura elettiva di un ente territoriale non previsto dalla Costituzione debba essere a titolo esclusivamente onorifico e non possa essere fonte di alcuna forma di remunerazione, indennità o gettone di presenza. La censurata disposizione, infatti, non si applica alle Regioni ad autonomia speciale, le quali concordano con lo Stato le modalità del loro concorso agli obiettivi della finanza pubblica.
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 23, comma 22, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge n. 214 del 2011, impugnato dalle Regioni autonome Friuli-Venezia Giulia, Sardegna e Valle d'Aosta, in riferimento agli artt. 4, primo comma, n. 1-bis), 51 e 54 dello statuto friuliano, 3, primo comma, lett. a) e b), dello statuto sardo, 2, primo comma, lett. b), 3, primo comma, lett. f), e 4 dello statuto valdostano, nonché agli artt. 117, terzo comma, e 119, secondo comma, Cost., in quanto prevede che la titolarità di qualsiasi carica, ufficio o organo di natura elettiva di un ente territoriale non previsto dalla Costituzione debba essere a titolo esclusivamente onorifico e non possa essere fonte di alcuna forma di remunerazione, indennità o gettone di presenza. La censurata disposizione, infatti, non si applica alle Regioni ad autonomia speciale, le quali concordano con lo Stato le modalità del loro concorso agli obiettivi della finanza pubblica.
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
06/12/2011
n. 201
art. 23
co. 22
legge
22/12/2011
n. 214
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 3
Costituzione
art. 119
co. 2
statuto regione Friuli Venezia Giulia
art. 4
co. 1
statuto regione Friuli Venezia Giulia
art. 51
statuto regione Friuli Venezia Giulia
art. 54
statuto regione Sardegna
art. 3
co. 1
statuto regione Sardegna
art. 3
co. 1
statuto regione Valle d'Aosta
art. 2
co. 1
statuto regione Valle d'Aosta
art. 3
co. 1
statuto regione Valle d'Aosta
art. 4
Altri parametri e norme interposte