Enti locali - Bilancio e contabilità pubblica - Riordino delle Province e loro funzioni - Previsione che le funzioni delle Province siano limitate al solo indirizzo e coordinamento delle attività dei comuni - Eliminazione della Giunta - Previsione che il Consiglio sia composto da non più di dieci membri eletti dagli organi elettivi dei Comuni - Previsione che il Presidente della Provincia sia eletto dal Consiglio provinciale - Incompatibilità logica e giuridica dello strumento della decretazione d'urgenza con una riforma radicale del sistema delle autonomie - Illegittimità costituzionale - Assorbimento di ulteriori profili - Assorbimento delle istanze di sospensione.
Sono costituzionalmente illegittimi, per violazione dell'art. 77 Cost., i commi 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20 dell'art. 23 del d.l. 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge n. 214 del 2011, i quali modificano radicalmente la normativa in tema di funzioni delle Province (limitandole al solo indirizzo e coordinamento delle attività dei Comuni) e in tema di organi delle stesse elimina la Giunta, prevedendo che il Consiglio sia composto da non più di dieci membri eletti dagli organi elettivi dei Comuni e disponendo che il Presidente della Provincia sia eletto dal Consiglio provinciale). Una riforma così ampia di una parte del sistema delle autonomie locali, destinata a ripercuotersi sull'intero assetto degli enti esponenziali delle comunità territoriali, riconosciuti e garantiti dalla Costituzione, è incompatibile, logicamente e giuridicamente, con lo strumento della decretazione d'urgenza. Infatti, le norme dell'ordinamento degli enti locali, intrinsecamente destinate a durare nel tempo e rispondenti ad esigenze sociali ed istituzionali di lungo periodo, non possono essere interamente condizionate dalla contingenza, sino al punto da costringere il dibattito parlamentare sulle stesse nei ristretti limiti tracciati dal secondo e terzo comma dell'art. 77 Cost, concepiti dal costituente per interventi specifici e puntuali, resi necessari e improcrastinabili dall'insorgere di «casi straordinari di necessità e d'urgenza». La palese inadeguatezza dello strumento del decreto-legge a realizzare una riforma organica e di sistema non implica, tuttavia, che sull'ordinamento degli enti locali si possa intervenire solo con legge costituzionale (indispensabile solo per la soppressione di uno degli enti citati nell'art. 114 Cost.), ben potendo la normativa d'urgenza incidere su singole funzioni degli enti locali, su singoli aspetti della legislazione elettorale o su specifici profili della struttura e composizione degli organi di governo. (Restano assorbiti gli ulteriori profili di illegittimità e le istanze di sospensione).
- Sulla possibilità per le Regioni di evocare parametri di legittimità diversi rispetto a quelli che sovrintendono al riparto di attribuzioni, qualora, e solo se, la lamentata violazione determini una compromissione delle attribuzioni regionali costituzionalmente garantite o ridondi sul riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni, v. le citate sentenze nn. 33/ 2011, 46/2013, 20/2013, 8/2013, 311/2012, 298/2012, 200/2012, 199/2012, 198/2012, 187/2012, 178/2012, 151/2012, 80/2012 e 22/2012, 6/2004 e 303/2003.
- Sull'intrinseca inidoneità del decreto-legge a contenere disposizioni destinate ad avere effetti pratici differiti nel tempo, v. la citata sentenza n. 22/2012.
- Sulla possibilità di istituire una nuova Provincia mediante lo strumento della delega legislativa, v. la citata sentenza n. 347/1994.
- Sull'indefettibilità del procedimento previsto dall'art. 133, primo comma, Cost. per l'istituzione di nuove Province, v. la citata sentenza n. 230/2001.