Sentenza 220/2013 (ECLI:IT:COST:2013:220)
Massima numero 37320
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GALLO  - Redattore SILVESTRI
Udienza Pubblica del  03/07/2013;  Decisione del  03/07/2013
Deposito del 19/07/2013; Pubblicazione in G. U. 24/07/2013
Massime associate alla pronuncia:  37314  37315  37316  37317  37318  37319  37321


Titolo
Enti locali - Bilancio e contabilità pubblica - Riordino delle Province e loro funzioni - Ripristino di funzioni essenziali delle Province, già soppresse dal d.l. n. 201 del 2011 - Soppressione delle Province di Roma, Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli e Reggio Calabria, e contestuale istituzione delle relative Città metropolitane a partire dal 1° gennaio 2014 - Incompatibilità logica e giuridica dello strumento della decretazione d'urgenza con una riforma radicale del sistema delle autonomie - Illegittimità costituzionale - Assorbimento di ulteriori profili - Assorbimento delle istanze di sospensione.

Testo
Sono costituzionalmente illegittimi, per violazione dell'art. 77 Cost., gli artt. 17 e 18 del d.l. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge n. 135 del 2012, i quali dispongono la soppressione delle Province di Roma, Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli e Reggio Calabria, e la contestuale istituzione delle relative città metropolitane a partire dal 1° gennaio 2014, per l'incompatibilità logica e giuridica dello strumento della decretazione d'urgenza con una riforma radicale del sistema delle autonomie. (Restano assorbiti gli ulteriori profili di illegittimità e le istanze di sospensione).

Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  06/07/2012  n. 95  art. 17  co. 

decreto-legge  06/07/2012  n. 95  art. 18  co. 

legge  07/08/2012  n. 135  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 77

Altri parametri e norme interposte