Sentenza 220/2013 (ECLI:IT:COST:2013:220)
Massima numero 37321
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GALLO  - Redattore SILVESTRI
Udienza Pubblica del  03/07/2013;  Decisione del  03/07/2013
Deposito del 19/07/2013; Pubblicazione in G. U. 24/07/2013
Massime associate alla pronuncia:  37314  37315  37316  37317  37318  37319  37320


Titolo
Enti locali - Bilancio e contabilità pubblica - Riordino delle Province e loro funzioni - Obbligo di adeguamento degli ordinamenti delle Regioni speciali a disposizioni già dichiarate incostituzionali - Illegittimità costituzionale in via consequenziale .

Testo
È costituzionalmente illegittimo, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'art. 23, comma 20-bis, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge n. 214 del 2011, che obbliga le Regioni speciali ad adeguare i propri ordinamenti alle disposizioni di cui ai precedenti commi da 14 a 20 nei sei mesi successivi alla data di entrata in vigore del suddetto d.l. Infatti, l'illegittimità costituzionale, pronunciata in via diretta, dei richiamati commi da 14 a 20 non può che comportare, in via consequenziale, l'illegittimità anche del comma 20-bis.

Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  06/12/2011  n. 201  art. 23  co. 20

legge  22/12/2011  n. 214  art.   co. 

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 27