Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Provincia di Bolzano - Previsione che le spese della Provincia per gli incarichi di consulenza, studio e ricerca, per gli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, per pubblicazioni e campagne pubblicitarie, nonché per le attività di formazione, i concorsi e i premi comunque denominati non possano superare l'80 per cento della spesa sostenuta per le medesime finalità nel 2009 - Ricorso del Governo - Lamentato aumento del limite di spesa oltre quello previsto dalla legge statale - Asserita esorbitanza dai limiti della competenza statutaria - Censure formulate in modo generico e indeterminato - Inammissibilità della questione.
E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 13, comma 1, lett. a), b), c) e d) della legge della Provincia autonoma di Bolzano n. 15 del 2010, impugnato con ricorso del Governo, in riferimento agli artt. 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), per genericità della formulazione delle censure, in quanto, premesso che gli artt. 8 e 9 dello Statuto speciale attribuiscono alla Provincia autonoma di Bolzano il potere di emanare norme legislative, rispettivamente, in 29 e in 11 materie, il Presidente del Consiglio non identifica quale sia la materia rispetto alla quale la Provincia autonoma eccederebbe i limiti statutari, né precisa in che modo tale travalicamento si verificherebbe.
- In senso analogo, v. citate sentenze n. 26 del 2013, n. 309 e n. 244 del 2012.