Sentenza 221/2013 (ECLI:IT:COST:2013:221)
Massima numero 37323
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GALLO  - Redattore CASSESE
Udienza Pubblica del  16/07/2013;  Decisione del  16/07/2013
Deposito del 19/07/2013; Pubblicazione in G. U. 24/07/2013
Massime associate alla pronuncia:  37322


Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Provincia di Bolzano - Previsione che le spese della Provincia per gli incarichi di consulenza, studio e ricerca, per gli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, per pubblicazioni e campagne pubblicitarie, nonché per le attività di formazione, i concorsi e i premi comunque denominati non possano superare l'80 per cento della spesa sostenuta per le medesime finalità nel 2009 - Contrasto con la normativa statale di riferimento che prevede che la riduzione deve avvenire in misura pari all'80 per cento - Violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica - Illegittimità costituzionale .

Testo

E' costituzionalmente illegittimo l'articolo 13, comma 1, lettere a), b), c) e d), della legge della Provincia autonoma di Bolzano 23 dicembre 2010, n. 15 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2011 e per il triennio 2011-2013. Legge finanziaria 2011) - secondo cui le spese della Provincia autonoma per gli incarichi di consulenza, studio e ricerca, per gli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, per pubblicazioni e campagne pubblicitarie, nonché per le attività di formazione, i concorsi e i premi comunque denominati non possono superare l'80 per cento della spesa sostenuta per le medesime finalità nel 2009 -, in quanto la disposizione impugnata confligge con le norme statali di cui agli artt. 6 e 9 del decreto-legge n. 78 del 2010, espressive di principi generali di coordinamento della finanza pubblica, che prevedono una riduzione di quattro categorie di spese in misura inferiore rispetto a quanto stabilito dalla disposizione censurata, e che trovano applicazione anche nei confronti della Provincia autonoma di Bolzano.

- Sulla qualificazione delle disposizioni di cui agli artt. 6 e 9 del decreto-legge n. 78 del 2010 quali principi generali in materia di coordinamento della finanza pubblica, v. citata sentenza n. 262 del 2012; con specifico riferimento all'art. 6, v. citate sentenze n. 211, n. 161, n. 148 e n. 139 del 2012, e n. 182 del 2011; con specifico riferimento all'art. 9, v. citate sentenze n. 18 del 2013, n. 259, n. 212 e n. 173 del 2012.

- Sull'art. 79 dello statuto della Provincia autonoma di Bolzano, che non modifica l'obbligo di adeguare la sua legislazione ai principi di coordinamento della finanza pubblica, al quale sono sottoposte anche le Regioni a statuto speciale e le Province autonome, v. citate sentenze n. 30 del 2012, n. 229 del 2011, n. 120 del 2008 e n. 169 del 2007.



Atti oggetto del giudizio

legge provincia Bolzano  23/12/2010  n. 15  art. 13  co. 1

legge provincia Bolzano  23/12/2010  n. 15  art. 13  co. 1

legge provincia Bolzano  23/12/2010  n. 15  art. 13  co. 1

legge provincia Bolzano  23/12/2010  n. 15  art. 13  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 3

Altri parametri e norme interposte

decreto legge  31/05/2010  n. 78  art. 6  

decreto legge  31/05/2010  n. 78  art. 9  

legge  30/07/2010  n. 122  art.