Sentenza 222/2013 (ECLI:IT:COST:2013:222)
Massima numero 37324
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GALLO  - Redattore FRIGO
Udienza Pubblica del  16/07/2013;  Decisione del  16/07/2013
Deposito del 19/07/2013; Pubblicazione in G. U. 24/07/2013
Massime associate alla pronuncia:  37325  37326  37327  37328  37329  37330


Titolo
Assistenza - Straniero - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Erogazione di prestazioni sociali - Requisito della residenza nel territorio regionale da almeno 24 mesi per tutti gli aspiranti, inclusi gli stranieri titolari dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria, e gli stranieri titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo - Requisito della residenza in Italia da non meno di cinque anni per gli stranieri extracomunitari - Ricorso del Governo - Asserita lesione dello standard di soddisfacimento dei livelli essenziali delle prestazioni sociali assicurato dalla normativa dello Stato - Mancata individuazione dello specifico livello essenziale della prestazione, garantita dalla normativa dello Stato, con il quale le norme impugnate colliderebbero - Inammissibilità delle questioni.

Testo

Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2, 3, 5, 6, comma 1, 7, 8, comma 2, e 9 della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 30 novembre 2011, n. 16, impugnati, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. m), Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri, sulla base di una contestazione in termini astratti delle disposizioni censurate, fondata sul generico rilievo secondo cui la loro inerenza alla competenza legislativa regionale in tema di assistenza sociale avrebbe dovuto essere compressa in ragione dell'azione trasversale della competenza esclusiva dello Stato a determinare i livelli essenziali delle prestazioni sociali. Infatti, per consolidato orientamento della giurisprudenza costituzionale le censure riferite all'art. 117, secondo comma, lett. m), Cost. devono essere sempre accompagnate dalla necessaria individuazione dello specifico livello essenziale della prestazione, garantita dalla normativa dello Stato, con il quale le norme impugnate colliderebbero. Da tale individuazione non si può prescindere, posto che essa vale a determinare il limite oltre il quale, cessata l'azione trasversale della normativa dello Stato, si riespande la generale competenza della Regione sulla materia, residuale, oggetto di disciplina.

- Sul consolidato principio (di cui alla massima) in base al quale le censure riferite all'art. 117, secondo comma, lett. m), Cost. devono essere sempre accompagnate dalla necessaria individuazione dello specifico livello essenziale della prestazione, garantita dalla normativa dello Stato, con il quale le norme impugnate colliderebbero: sentenze n. 8 del 2011 e n. 383 del 2005.



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia  30/11/2011  n. 16  art. 2  co. 

legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia  30/11/2011  n. 16  art. 3  co. 

legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia  30/11/2011  n. 16  art. 5  co. 

legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia  30/11/2011  n. 16  art. 6  co. 1

legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia  30/11/2011  n. 16  art. 7  co. 

legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia  30/11/2011  n. 16  art. 8  co. 2

legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia  30/11/2011  n. 16  art. 9  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte