Assistenza - Straniero - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Erogazione di prestazioni sociali - Stranieri extracomunitari - Requisito della residenza in Italia da non meno di cinque anni - Ineguaglianza e manifesta irragionevolezza - Necessità di eliminare le parole «nel territorio nazionale da non meno di cinque anni e» - Illegittimità costituzionale parziale .
È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., l'art. 9 della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 30 novembre 2011, n. 16, limitatamente alle parole «nel territorio nazionale da non meno di cinque anni e». La norma suindicata, attraverso una previsione generale che accomuna prestazioni sociali di natura assai diversa, esige, per i soli stranieri, un requisito generale per accedere alle prestazioni sociali, rappresentato dalla residenza nel territorio nazionale da non meno di cinque anni, requisito che si cumula con quello della titolarità, quanto meno, del permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno, grazie al rinvio disposto dalla stessa norma impugnata a quella stabilita dall'art. 41 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286. È indubbio che, entro i limiti consentiti dall'art. 11 della direttiva 25 novembre 2003, n. 2003/109/CE, cui ha dato attuazione il d.lgs. 8 gennaio 2007, n. 3 e comunque nel rispetto dei diritti fondamentali dell'individuo assicurati dalla Costituzione e dalla normativa internazionale, il legislatore possa riservare talune prestazioni assistenziali ai soli cittadini e alle persone ad essi equiparate soggiornanti in Italia, il cui status vale di per sé a generare un adeguato nesso tra la partecipazione alla organizzazione politica, economica e sociale della Repubblica, e l'erogazione della provvidenza. Tuttavia, non è detto che un nesso a propria volta meritevole di protezione non possa emergere con riguardo alla posizione di chi, pur privo dello status, abbia tuttavia legittimamente radicato un forte legame con la comunità presso la quale risiede e di cui sia divenuto parte, per avervi insediato una prospettiva stabile di vita lavorativa, familiare ed affettiva, la cui tutela non è certamente anomala alla luce dell'ordinamento giuridico vigente (art. 8 della CEDU nonché art. 13, comma 2-bis, del d.lgs. n. 286 del 1998). In tali casi, il legislatore, per sottrarre eventuali restrizioni nell'accesso alle prestazioni sociali ad un giudizio di ineguaglianza e di manifesta irragionevolezza, è tenuto a rivolgere lo sguardo non soltanto, per il passato, alla durata della residenza sul territorio nazionale o locale oltre una soglia temporale minima, ma anche, in prospettiva, alla presenza o all'assenza di indici idonei a testimoniare il legame tendenzialmente stabile tra la persona e la comunità. La norma impugnata, attraverso una previsione generale che accomuna prestazioni di natura assai diversa, si limita viceversa ad esigere una residenza almeno quinquennale in Italia, nonostante il rinvio all'art. 41 del d.lgs. n. 286 del 1998, il quale già prevede una soglia minima di legale permanenza sul territorio nazionale della durata di un anno soltanto. Ne consegue che essa si pone in contrasto con l'art. 3 Cost., senza che rilevi, in senso contrario, la circostanza secondo cui il requisito in questione risponderebbe ad esigenze di risparmio, correlate al decremento delle disponibilità finanziarie conseguente alle misure statali di contenimento della spesa pubblica. Infatti, come già affermato dalla giurisprudenza costituzionale, nella suddetta materia, «le scelte connesse alla individuazione dei beneficiari - necessariamente da circoscrivere in ragione della limitatezza delle risorse disponibili - debbano essere operate sempre e comunque in ossequio al principio di ragionevolezza».
- Sui limiti entro i quali, ai fini dell'accesso degli stranieri alle prestazioni di assistenza sociale, è possibile - nel rispetto dei principi di uguaglianza e di ragionevolezza - fare riferimento alla residenza, con riguardo a provvidenze regionali: sentenze n. 133, n. 4 e n. 2 del 2013, n. 40 del 2011 e n. 432 del 2005.
- Sul principio secondo cui le scelte connesse alla individuazione dei beneficiari delle prestazioni di assistenza sociale - necessariamente da circoscrivere in ragione della limitatezza delle risorse disponibili - debbano essere operate sempre e comunque in ossequio al principio di ragionevolezza»: sentenze n. 4 del 2013; n. 40 del 2011; n. 432 del 2005.