Sentenza 15/2024 (ECLI:IT:COST:2024:15)
Massima numero 45985
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente BARBERA  - Redattore PATRONI GRIFFI
Udienza Pubblica del  23/11/2023;  Decisione del  23/11/2023
Deposito del 12/02/2024; Pubblicazione in G. U. 14/02/2024
Massime associate alla pronuncia:  45980  45981  45982  45983  45984  45986


Titolo
Edilizia residenziale pubblica - Assegnazione di alloggi - Norme della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia - Requisiti - Impossidenza di altri alloggi in Italia o all'estero - Previsione che per i cittadini extra UE soggiornanti di lungo periodo si applichino criteri di attestazione più onerosi rispetto ai cittadini italiani o UE - Irragionevolezza e violazione del principio comunitario di divieto di discriminazione tra il soggiornante di lungo periodo e i cittadini nazionali per quanto riguarda le prestazioni sociali, l'assistenza sociale e la protezione sociale ai sensi della legislazione nazionale - Illegittimità costituzionale in parte qua. (Classif. 091002).

Testo

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 11, par. 1, lett. d), della direttiva 2003/109/CE, l’art. 29, comma 1-bis, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 1 del 2016, nella parte in cui stabilisce che l’ivi prevista documentazione attestante l’impossidenza di altri alloggi da parte di tutti i componenti del nucleo familiare debba essere presentata dai cittadini extra UE soggiornanti di lungo periodo con modalità diverse rispetto a quelle utilizzabili dai cittadini italiani e dell’Unione europea. La disposizione censurata dal tribunale di Udine è discriminatoria perché pone in essere un aggravio procedimentale che si risolve in un ostacolo di ordine pratico e burocratico. Il possesso da parte di uno dei componenti del nucleo familiare del richiedente di un alloggio adeguato nel Paese di origine o di provenienza, infatti, non appare rilevante né sotto il profilo dell’indicazione del bisogno, né quale indicatore della situazione patrimoniale del richiedente. Tale onere documentale è, d’altra parte, manifestamente in contrasto anche con l’art. 11, par. 1, lett. d), della direttiva 2003/109/CE, cui l’Italia ha dato attuazione con il d.lgs. n. 3 del 2007, senza avvalersi della prevista possibilità di limitare la parità di trattamento alle prestazioni essenziali. (Precedenti: S. 157/2021 - mass. 44113; S. 9/2021 - mass. 43556).



Atti oggetto del giudizio

legge Regione autonoma Friuli Venezia Giulia  19/02/2016  n. 1  art. 29  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 117  co. 1

Altri parametri e norme interposte

direttiva CE  25/11/2003  n. 109  art. 11  par. 1, lettera d)