Assistenza - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Erogazione di prestazioni sociali - Requisito della residenza nel territorio regionale da almeno ventiquattro mesi - Manifesta irragionevolezza - Necessità di subordinare l'erogazione al solo requisito della residenza - Illegittimità costituzionale in parte qua .
Sono costituzionalmente illegittimi, per violazione dell'art. 3 Cost., gli artt. 2 e 8, comma 2, della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 30 novembre 2011, n. 16, nella parte in cui subordinano l'accesso - per cittadini e stranieri - alle prestazioni sociali ivi rispettivamente indicate al requisito della residenza nel territorio regionale da almeno ventiquattro mesi, anziché al solo requisito della residenza. Dalla giurisprudenza costituzionale si desume che, nel caso di limitazioni all'accesso delle prestazioni di assistenza sociale riguardanti sia cittadini sia stranieri, diversamente da quanto accade nell'ipotesi di discriminazioni introdotte tra cittadino e straniero, un elemento che caratterizza il giudizio di ragionevolezza è costituito dalla rilevanza che assume la dimensione regionale nella concessione o nel diniego di una prestazione sociale. Ciò significa che, la Regione, in quanto ente esponenziale della comunità operante sul territorio, ben può favorire, entro i limiti della non manifesta irragionevolezza, i propri residenti, anche in rapporto al contributo che essi hanno apportato al progresso della comunità operandovi per un non indifferente lasso di tempo, purché tale profilo non sia destinato a soccombere, a fronte di provvidenze intrinsecamente legate ai bisogni della persona, piuttosto che al sostegno dei membri della comunità. Nella specie entrambe le provvidenze previste dalle suindicate disposizioni rientrano tra quelle legate ai bisogni primari della persona. Infatti, l'art. 2 disciplina le condizioni di accesso ad un fondo regionale (istituito dall'art. 9, comma 5, della legge regionale 14 agosto 2008, n. 9) per il «contrasto dei fenomeni di povertà e disagio sociale» (destinato, come tale, a venire riservato ai casi di indigenza) e l'art. 8, comma 2, definisce i titolari del diritto a percepire assegni di studio ai sensi della legge regionale 24 aprile 1991, n. 14, tenendo conto delle condizioni economiche dei rispettivi nuclei familiari (e, quindi, prevede una misura di sostegno, ispirata ad una ragione giustificatrice, connessa al diritto allo studio, che non ha alcun rapporto con «la durata della residenza»).
- Sul principio secondo cui le leggi regionali possono prevedere limitazioni - per cittadini e stranieri - all'accesso delle provvidenze di assistenza sociale erogate dalla Regione derivanti dalla residenza nel territorio regionale per un certo periodo protratto e continuativo soltanto se si tratta di benefici connessi al sostegno dei membri della comunità regionale e non per le provvidenze intrinsecamente legate ai bisogni della persona: sentenze n. 172 del 2013; n. 40 del 2011; n. 187 del 2010 nonché sentenza n. 2 del 2013.
- Sul principio secondo cui l'accesso - per cittadini e stranieri - alle misure di sostegno previste dalla legislazione regionale che hanno la loro ragione giustificatrice nella tutela del diritto allo studio, non possono essere legate al requisito della residenza nel territorio regionale per un certo periodo protratto e continuativo: sentenza n. 2 del 2013.