Sentenza 222/2013 (ECLI:IT:COST:2013:222)
Massima numero 37327
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GALLO  - Redattore FRIGO
Udienza Pubblica del  16/07/2013;  Decisione del  16/07/2013
Deposito del 19/07/2013; Pubblicazione in G. U. 24/07/2013
Massime associate alla pronuncia:  37324  37325  37326  37328  37329  37330


Titolo
Assistenza - Straniero - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Erogazione di prestazioni sociali - Requisito della residenza nel territorio regionale da almeno ventiquattro mesi - Manifesta irragionevolezza - Necessità di subordinare l'erogazione al solo requisito della residenza - Illegittimità costituzionale in parte qua .

Testo

E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., l'art. 9 della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 30 novembre 2011, n. 16, nella parte in cui nella parte in cui subordina l'accesso alle prestazioni indicate dai precedenti artt. 2 e 8, comma 2, al requisito della residenza nel territorio regionale da almeno ventiquattro mesi. Dalla giurisprudenza costituzionale si desume che, nel caso di limitazioni all'accesso delle prestazioni di assistenza sociale riguardanti sia cittadini sia stranieri, diversamente da quanto accade nell'ipotesi di discriminazioni introdotte tra cittadino e straniero, un elemento che caratterizza il giudizio di ragionevolezza è costituito dalla rilevanza che assume la dimensione regionale nella concessione o nel diniego di una prestazione sociale. Ciò significa che, la Regione, in quanto ente esponenziale della comunità operante sul territorio, ben può favorire, entro i limiti della non manifesta irragionevolezza, i propri residenti, anche in rapporto al contributo che essi hanno apportato al progresso della comunità operandovi per un non indifferente lasso di tempo, purché tale profilo non sia destinato a soccombere, a fronte di provvidenze intrinsecamente legate ai bisogni della persona, piuttosto che al sostegno dei membri della comunità. Nella specie entrambe le provvidenze previste dalle suindicate disposizioni rientrano tra quelle legate ai bisogni primari della persona. Infatti, l'art. 2 disciplina le condizioni di accesso ad un fondo regionale (istituito dall'art. 9, comma 5, della legge regionale 14 agosto 2008, n. 9) per il «contrasto dei fenomeni di povertà e disagio sociale» (destinato, come tale, a venire riservato ai casi di indigenza) e l'art. 8, comma 2, definisce i titolari del diritto a percepire assegni di studio ai sensi della legge regionale 24 aprile 1991, n. 14, tenendo conto delle condizioni economiche dei rispettivi nuclei familiari (e, quindi, prevede una misura di sostegno, ispirata ad una ragione giustificatrice, connessa al diritto allo studio, che non ha alcun rapporto con «la durata della residenza»).

- Sui limiti entro i quali, ai fini dell'accesso degli stranieri alle prestazioni di assistenza sociale, è possibile - nel rispetto dei principi di uguaglianza e di ragionevolezza - fare riferimento alla residenza, con riguardo a provvidenze regionali: sentenze n. 133, n. 4 e n. 2 del 2013, n. 40 del 2011 e n. 432 del 2005.

- Sul principio secondo cui le scelte connesse alla individuazione dei beneficiari delle prestazioni di assistenza sociale - necessariamente da circoscrivere in ragione della limitatezza delle risorse disponibili - debbano essere operate sempre e comunque in ossequio al principio di ragionevolezza»: sentenze n. 4 del 2013; n. 40 del 2011; n. 432 del 2005.



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia  30/11/2011  n. 16  art. 2  co. 

legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia  30/11/2011  n. 16  art. 8  co. 2

legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia  30/11/2011  n. 16  art. 9  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte