Assistenza - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Assegni di sostegno alla natalità, in caso di nascita ed adozione - Requisito della residenza da almeno ventiquattro mesi nel territorio - Ricorso del Governo - Asserita irragionevolezza - Insussistenza - Misura che eccede il nucleo intangibile dei diritti fondamentali della persona umana - Non fondatezza delle questioni.
Non è fondata, in riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimità costituzionale degli artt. 3 e 9 della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 30 novembre 2011, n. 16. L'art. 3 ha ad oggetto gli assegni di sostegno alla natalità, in caso di nascita ed adozione ed individua gli aventi diritto mediante rinvio materiale all'art. 12-bis, comma 1, della legge regionale 7 luglio 2006, n. 11. Il legislatore friulano, in tal caso, non viene incontro ad un bisogno primario dell'individuo che non tollera un distinguo correlato al radicamento territoriale, ma appronta misure che eccedono il nucleo intangibile dei diritti fondamentali della persona umana, e che premiano, non arbitrariamente, il contributo offerto dalla famiglia al progresso morale e materiale della comunità costituita su base regionale.
- Sul principio secondo cui le leggi regionali possono prevedere limitazioni - per cittadini e stranieri - all'accesso delle provvidenze di assistenza sociale erogate dalla Regione derivanti dalla residenza nel territorio regionale per un certo periodo protratto e continuativo soltanto se si tratta di benefici connessi al sostegno dei membri della comunità regionale e non per le provvidenze intrinsecamente legate ai bisogni della persona: sentenze n. 172 del 2013; n. 40 del 2011; n. 187 del 2010 nonché sentenza n. 2 del 2013.