Assistenza - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Prestazioni economiche destinate alle famiglie per l'accesso ad abitazioni in locazione, per il sostegno in caso di contrazione del reddito familiare, per l'erogazione della "Carta Famiglia" e di vouchers per il reinserimento lavorativo - Requisito della residenza da almeno ventiquattro mesi nel territorio - Ricorso del Governo - Asserita irragionevolezza - Insussistenza - Misura che eccede il nucleo intangibile dei diritti fondamentali della persona umana - Non fondatezza della questione.
Non è fondata, in riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimità costituzionale degli artt. 5 e 9 della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 30 novembre 2011, n. 16. L'art. 5 in oggetto individua i destinatari di alcune provvidenze a favore delle famiglie e a sostegno della genitorialità nei nuclei familiari in cui almeno uno dei genitori risieda nel territorio regionale da almeno ventiquattro mesi e sia cittadino italiano, cittadino di Stati appartenenti all'Unione europea, oppure straniero titolare di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria. Si tratta, in particolare, dell'accesso ad abitazioni in locazione (art. 8-ter della legge regionale n. 11 del 2006), del sostegno in caso di contrazione del reddito familiare (art. 9 della legge regionale n. 11 del 2006), della fruizione di beni e servizi, e dell'eventuale riduzione di imposte e tasse, per mezzo della "Carta Famiglia" (art. 10 della legge regionale n. 11 del 2006), e per mezzo di vouchers volti a favorire il reinserimento lavorativo dei genitori (art. 11 della legge regionale n. 11 del 2006). Come si vede si tratta di interventi finanziari finalizzati a valorizzare, con misure eccedenti i livelli essenziali delle prestazioni, il contributo offerto alla comunità dal nucleo familiare, con adeguata costanza; ciò rende non manifestamente irragionevole il fatto che vengano indirizzati in favore dei nuclei già attivi da tempo apprezzabile nella comunità regionale, che perciò stesso ne sono parti vitali.
- Sul principio secondo cui le leggi regionali possono prevedere limitazioni - per cittadini e stranieri - all'accesso delle provvidenze di assistenza sociale erogate dalla Regione derivanti dalla residenza nel territorio regionale per un certo periodo protratto e continuativo soltanto se si tratta di benefici connessi al sostegno dei membri della comunità regionale e non per le provvidenze intrinsecamente legate ai bisogni della persona: sentenze n. 172 del 2013; n. 40 del 2011; n. 187 del 2010 nonché sentenza n. 2 del 2013.