Assistenza - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Interventi di edilizia convenzionata ed agevolata, di sostegno alle locazioni, di assegnazione di alloggi di edilizia convenzionata - Requisito della residenza da almeno ventiquattro mesi nel territorio - Ricorso del Governo - Asserita irragionevolezza - Insussistenza - Coerenza del collegamento tra bisogni abitativi e garanzie di stabilità - Non fondatezza della questione.
Non sono fondate, in riferimento all'art. 3 Cost., le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 6, comma 1, 7 e 9 della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 30 novembre 2011, n. 16. Concernenti rispettivamente, interventi di edilizia convenzionata ed agevolata, e di sostegno alle locazioni, e l'indicazione dei beneficiari dell'assegnazione di alloggi di edilizia convenzionata, in riferimento, agli artt. 12 e 18 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6. È stato già affermato, nella giurisprudenza costituzionale, che «il requisito della residenza continuativa, ai fini dell'assegnazione, risulta non irragionevole quando si pone in coerenza con le finalità che il legislatore intende perseguire». Il suddetto principio va qui ribadito in quanto le politiche sociali delle Regioni legate al soddisfacimento dei bisogni abitativi ben possono prendere in considerazione un radicamento territoriale ulteriore rispetto alla sola residenza, purché contenuto entro limiti non palesemente arbitrari ed irragionevoli.
- Sul principio secondo cui «il requisito della residenza continuativa, ai fini dell'assegnazione, risulta non irragionevole quando si pone in coerenza con le finalità che il legislatore intende perseguire»: sentenza n. 432 del 2005 e ordinanza n. 32 del 2008.