Sentenza 224/2013 (ECLI:IT:COST:2013:224)
Massima numero 37332
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GALLO  - Redattore MAZZELLA
Udienza Pubblica del  16/07/2013;  Decisione del  16/07/2013
Deposito del 19/07/2013; Pubblicazione in G. U. 24/07/2013
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Impiego pubblico - Disposizioni in materia di rapporto di lavoro a tempo parziale - Provvedimenti di concessione della trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale adottati prima della riforma del 2008, secondo la regola della soggezione del datore di lavoro pubblico al diritto potestativo attribuito ai lavoratori - Prevista possibilità per la Pubblica Amministrazione di rivedere i provvedimenti medesimi nel termine di centottanta giorni - Asserita violazione di obblighi internazionali derivanti dalla normativa comunitaria - Insussistenza - Interpretazione della norma censurata che subordina la determinazione del datore di lavoro pubblico a serie ragioni organizzative e gestionali e al rispetto dei principi di correttezza e buona fede - Non fondatezza della questione.

Testo

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 16 della legge 4 novembre 2010, n. 183, impugnato in relazione agli artt. 10, 35, terzo comma, e 117, primo comma, Cost., nella parte in cui consente alle amministrazioni pubbliche, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge in cui è inserita, di rivalutare, nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, i provvedimenti di concessione della trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale già adottati nel regime previgente alla novella di cui all'art. 73 del d.l. 25 giugno 2008, n. 112. In particolare, la disposizione in oggetto riguarda la posizione dei dipendenti pubblici che avevano ottenuto di passare da full-time a part-time ai sensi del dettato originario dell'art. 1, comma 558, della legge n. 662 del 1996, che riconosceva in capo ad essi un diritto potestativo in tal senso. Alla luce di un'interpretazione sistematica della normativa europea evocata dal rimettente (che, accanto alla protezione del lavoratore dalla trasformazione unilaterale del proprio rapporto ad iniziativa del datore di lavoro, prende pure in considerazione le esigenze organizzative di quest'ultimo), la norma impugnata, rettamente inserita nello specifico contesto del diritto interno, non collide con la direttiva 97/81/CE richiamata dal giudice a quo. Infatti, il lavoratore non risulta essere assoggettato incondizionatamente alle determinazioni unilaterali del datore di lavoro pubblico ai fini della trasformazione del rapporto da part-time a full-time, in quanto l'iniziativa dell'amministrazione deve essere sorretta da serie ragioni organizzative e gestionali ed attuata nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede. In mancanza di tali presupposti, il dipendente può legittimamente rifiutare di passare al tempo pieno e, per ciò solo, non può mai essere licenziato. Così interpretata, la possibilità di "revisione" del part-time riconosciuta alle pubbliche amministrazioni dall'art. 16 della legge n. 183 del 2010 (oltre tutto contenuta entro limiti stringenti di tempo) è da ritenere perfettamente compatibile con i principi desumibili dall'invocata disciplina comunitaria.



Atti oggetto del giudizio

legge  04/11/2010  n. 183  art. 16  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 10

Costituzione  art. 35  co. 3

Costituzione  art. 117  co. 1

Altri parametri e norme interposte

direttiva CE  15/12/1997  n. 81  art.   

Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato  06/06/1997  n.   art.   clausola 5, punto 2