Sentenza 225/2013 (ECLI:IT:COST:2013:225)
Massima numero 37333
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GALLO  - Redattore MAZZELLA
Udienza Pubblica del  16/07/2013;  Decisione del  16/07/2013
Deposito del 19/07/2013; Pubblicazione in G. U. 24/07/2013
Massime associate alla pronuncia:  37334


Titolo
Impiego pubblico - Determinazione del valore dei buoni pasto attribuiti al personale nella misura di 7 euro - Previsione che i risparmi derivanti costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni dello Stato e concorrono per gli enti diversi dalle amministrazioni statali al miglioramento dei saldi di bilancio, e che tali somme non possono essere utilizzate per incrementare i fondi per la contrattazione integrativa - Ricorso della Regione Sardegna - Censure riferite a parametri che non attengono al riparto di competenze e che non ridondano in una lesione della sfera di attribuzioni regionali - Manifesta inammissibilità della questione.

Testo

Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 7, del d.l. 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 - che determinano il valore dei buoni pasto attribuiti al personale nella misura di 7 euro, prevedendo che i risparmi derivanti costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni dello stato e concorrono per gli enti diversi dalle amministrazioni statali al miglioramento dei saldi di bilancio, e che tali somme non possono essere utilizzate per incrementare i fondi per la contrattazione integrativa -, impugnato dalla Regioni Sardegna con riferimento agli artt. 3, 39, 41 e 97 della Costituzione e al «principio dell'affidamento e della sicurezza giuridica», in quanto la ricorrente non ha fornito alcuna motivazione in ordine ai profili della possibile ridondanza della denunciata violazione sul riparto di competenze, sia con riferimento alla questione relativa alla asserita lesione dei principi di cui agli artt. 3 e 97, Cost., sia con riguardo a quella relativa agli artt. 39 e 41 Cost., sia, infine, con riferimento alla asserita lesione del non meglio individuato «principio dell'affidamento e della sicurezza giuridica»; né le denunciate violazioni di tali norme costituzionali ridondano in una lesione della sfera di attribuzioni legislative costituzionalmente garantite delle Regioni.

- Sulla evocazione da parte delle Regioni di parametri di legittimità diversi da quelli che sovrintendono al riparto di attribuzioni, v. citate sentenze n. 20 del 2013, n. 199 del 2012, n. 98 del 2007 e n. 116 del 2006.



Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  06/07/2012  n. 95  art. 5  co. 7

legge  07/08/2012  n. 135  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 39

Costituzione  art. 41

Costituzione  art. 97

Altri parametri e norme interposte