Impiego pubblico - Determinazione del valore dei buoni pasto attribuiti al personale nella misura di 7 euro - Previsione che i risparmi derivanti costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni dello Stato e concorrono per gli enti diversi dalle amministrazioni statali al miglioramento dei saldi di bilancio, e che tali somme non possono essere utilizzate per incrementare i fondi per la contrattazione integrativa - Ricorso della Regione Sardegna - Asserita violazione delle attribuzioni regionali - Insussistenza - Componente del trattamento retributivo riconducibile alla competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile - Non fondatezza delle questioni.
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 7, d.l. 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), - che determinano il valore dei buoni pasto attribuiti al personale nella misura di 7 euro, prevedendo che i risparmi derivanti costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni dello stato e concorrono per gli enti diversi dalle amministrazioni statali al miglioramento dei saldi di bilancio, e che tali somme non possono essere utilizzate per incrementare i fondi per la contrattazione integrativa -, impugnato dalla Regione Sardegna, in riferimento agli artt. 3, primo comma, lettera a), e 7 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna) e agli artt. 117 e 119 della Costituzione, poiché la disposizione denunciata è riconducibile alla materia ordinamento civile di competenza esclusiva statale nonché a quella concorrente di coordinamento della finanza pubblica.
- Sulla riconducibilità della disciplina dei buoni pasto nella materia "ordinamento civile", v. citata sentenza n. 77 del 2011.
- In senso analogo, v. citate sentenze n. 36 del 2013, n. 290 e 215 del 2012.