Procedimento civile - Controversie avente ad oggetto l'opposizione alla stima delle indennità per espropriazione per pubblica utilità - Applicazione del rito sommario di cognizione non convertibile - Questione già dichiarata inammissibile in relazione ad analoghe censure, in base al principio della discrezionalità e insindacabilità delle scelte del legislatore nella disciplina degli istituti processuali, nel limite della non manifesta irragionevolezza - Manifesta inammissibilità.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 29 e 34, comma 37, del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, impugnati, in riferimento agli artt. 3, 24, commi primo e secondo, e 111, primo comma, Cost., nella parte in cui - sostituendo il comma 1 ed abrogando i commi 2, 3 e 4 dell'art. 54 del d.P.R. n. 327 del 2001 - prevedono che le controversie aventi ad oggetto l'opposizione alla stima delle indennità per espropriazione per pubblica utilità devono essere introdotte, trattate e decise secondo le forme del rito sommario di cognizione di cui all'art. 3 del medesimo d.lgs. ed agli artt. 702-bis e 702-ter cod. proc. civ. Premesso che la garanzia del doppio grado di giurisdizione non gode, di per sé, di copertura costituzionale, la questione si risolve nella richiesta di una pronuncia priva di contenuto costituzionalmente obbligato, in una materia soggetta alla discrezionalità del legislatore.
- Per la manifesta inammissibilità di identica questione, v. la citata ordinanza n. 190/2013.
- Per l'inammissibilità di questioni consistenti nella richiesta di una pronuncia priva di contenuto costituzionalmente obbligato in materia soggetta alla discrezionalità del legislatore, v. la citata sentenza n. 10/2013.