Sentenza 15/2024 (ECLI:IT:COST:2024:15)
Massima numero 45986
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente BARBERA  - Redattore PATRONI GRIFFI
Udienza Pubblica del  23/11/2023;  Decisione del  23/11/2023
Deposito del 12/02/2024; Pubblicazione in G. U. 14/02/2024
Massime associate alla pronuncia:  45980  45981  45982  45983  45984  45985


Titolo
Edilizia residenziale pubblica - Assegnazione di alloggi - Requisiti - Impossidenza di altri alloggi in Italia o all'estero - Previsione, mediante regolamento di esecuzione della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, che per i cittadini extra UE soggiornanti di lungo periodo si applichino criteri di attestazione più onerosi rispetto ai cittadini italiani o UE - Ordinanza del Tribunale di Udine - Ordine alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia di modificare il regolamento indicato - Conseguente sanzione in caso di inadempienza - Ricorso per conflitto di attribuzione promosso dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia - Violazione del principio di legalità e della supremazia della legge regionale rispetto al regolamento - Non spettanza al Tribunale di Udine di adottare l'ordinanza senza prima aver sollevato questione di legittimità costituzionale della normativa regionale cui il regolamento indicato dava esecuzione - Annullamento della medesima ordinanza, anche nelle parti sanzionatorie nei confronti della Regione ricorrente. (Classif. 091002).

Testo

È dichiarato che non spettava al Tribunale di Udine, in funzione di giudice del lavoro, ordinare la rimozione dell’art. 12, comma 3-bis, del regolamento regionale n. 144 del 2016 (punto 2 del dispositivo dell’ordinanza 31 gennaio-1° febbraio 2023, resa nel procedimento R.G. 358/2022), senza prima aver sollevato questione di legittimità costituzionale sull’art. 29, comma 1-bis, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 1 del 2016; né, conseguentemente, spettava al medesimo Tribunale adottare l’apparato coercitivo sanzionatorio conseguente al suddetto ordine di rimozione (punti 3, 7 e 8 del dispositivo della medesima ordinanza); ed è annullata, per l’effetto, l’ordinanza 31 gennaio-1° febbraio 2023 del Tribunale di Udine, in funzione di giudice del lavoro, resa nel procedimento R.G. 358/2022, limitatamente ai punti 2, 3, 7 e 8 del dispositivo. L’ordinanza impugnata dalla regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, adottata nell’ambito di un’azione civile contro la discriminazione per motivi di nazionalità, ordinandole di modificare il regolamento regionale n. 144 del 2016 nella parte che prevede per i cittadini extracomunitari soggiornanti di lungo periodo requisiti o modalità diverse rispetto a quelli previsti per i cittadini comunitari per attestare l’impossidenza di alloggi in Italia e all’estero, così da garantire per gli uni e per gli altri la stessa attestazione, viola gli artt. 97 e 117, sesto comma, Cost. Le norme legislative e regolamentari alla base dell’opposto rifiuto all’erogazione del contributo sono discriminatorie, in quanto non consentono ai cittadini extra UE di avvalersi, per attestare l’impossidenza, di una dichiarazione sostitutiva ai sensi del d.P.R. n. 445 del 2000, come invece possono fare i cittadini italiani e i cittadini UE. Se, tuttavia, il giudice a quo, ordinando di valutare la domanda dei ricorrenti come se prodotta sulla base dei criteri valevoli per i cittadini comunitari, ha applicato l’art. 11 della direttiva 2003/109/CE e ha esercitato poteri concessi nell’ambito del giudizio ex art. 28 del d.lgs. n. 150 del 2011, nell’ordinare la modifica della norma regolamentare, sostanzialmente riproduttiva di una norma legislativa, ha esorbitato dalla funzione giurisdizionale, con quanto previsto dal principio di legalità e dal principio di supremazia della legge regionale sul regolamento regionale. Infatti, nel caso in cui la discriminazione compiuta dalla PA ha origine nella legge, in quanto è quest’ultima a imporre, senza alternative, quella specifica condotta, allora l’attività discriminatoria è ascrivibile a essa soltanto in via mediata. In evenienze del genere, il giudice ordinario non può ordinare la modifica di norme regolamentari che siano riproduttive di norme legislative, in quanto ordinerebbe alla PA di adottare atti regolamentari confliggenti con la legge non rimossa. L’esercizio di un siffatto potere è, dunque, subordinato all’accoglimento della questione di legittimità costituzionale sulla norma legislativa che il giudice ritenga essere causa della natura discriminatoria dell’atto regolamentare.



Atti oggetto del giudizio

 01/02/2023  n.   art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 97

Costituzione  art. 117  co. 6

Altri parametri e norme interposte