Ordinanza 226/2013 (ECLI:IT:COST:2013:226)
Massima numero 37336
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GALLO  - Redattore MATTARELLA
Udienza Pubblica del  16/07/2013;  Decisione del  16/07/2013
Deposito del 19/07/2013; Pubblicazione in G. U. 24/07/2013
Massime associate alla pronuncia:  37335


Titolo
Procedimento civile - Controversie avente ad oggetto l'opposizione alla stima delle indennità per espropriazione per pubblica utilità - Applicazione del rito sommario di cognizione non convertibile - Asserita violazione dei criteri direttivi contenuti nella legge delega - Manifesta infondatezza della questione.

Testo

E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 29 e 34, comma 37, del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, impugnati, in riferimento all'art. 77, primo comma, Cost., nella parte in cui - sostituendo il comma 1 ed abrogando i commi 2, 3 e 4 dell'art. 54 del d.P.R. n. 327 del 2001 - prevedono che le controversie aventi ad oggetto l'opposizione alla stima delle indennità per espropriazione per pubblica utilità devono essere introdotte, trattate e decise secondo le forme del rito sommario di cognizione di cui all'art. 3 del medesimo d.lgs. ed agli artt. 702-bis e 702-ter cod. proc. civ. Infatti, la norma di delega (art. 54 della legge n. 69 del 2009) non si riferisce soltanto ai procedimenti civili disciplinati dalla legislazione speciale con modalità diverse da quelle del rito ordinario, sommario o del lavoro, ed il procedimento di opposizione alla stima si caratterizza per una serie di indubbie particolarità.

- Per la manifesta infondatezza di identica questione, v. la citata ordinanza n. 190/2013.



Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  01/09/2011  n. 150  art. 29  co. 

decreto legislativo  01/09/2011  n. 150  art. 34  co. 37

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 77  co. 1

Altri parametri e norme interposte