Impiego pubblico - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Società Gestione Immobili Friuli-Venezia Giulia s.p.a. in gestione liquidatoria - Personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato - Previsione che sia trasferito nei ruoli dell'Amministrazione regionale, previa verifica dei requisiti ed eventuale prova selettiva - Definizione dei criteri per la collocazione nelle categorie e posizioni economiche della Regione e assegnazione alla Direzione centrale competente in materia di patrimonio - Stabilizzazione senza concorso, in assenza delle condizioni che consentono deroghe eccezionali alla regola del concorso - Violazione del principio di eguaglianza e del principio del pubblico concorso per l'accesso nei ruoli delle pubbliche amministrazioni - Illegittimità costituzionale - Assorbimento di ulteriori censure.
È costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 97 Cost., l'art. 54 della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 9 agosto 2012, n. 16, che prevede che il personale della società Gestione Immobili Friuli-Venezia Giulia s.p.a., con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in essere alla data di cessazione della gestione liquidatoria, previa verifica della sussistenza dei requisiti per accedere ai ruoli dell'Amministrazione regionale ed eventuale prova selettiva, sia trasferito alla Regione, con deliberazione della Giunta regionale. Tale misura di stabilizzazione senza concorso, in assenza delle condizioni che consentono deroghe eccezionali alla regola del concorso, costituisce una violazione del principio di eguaglianza e del principio del pubblico concorso per l'accesso nei ruoli delle pubbliche amministrazioni. In particolare, le scarne ed incerte garanzie approntate dalla norma impugnata (ricognizione dei requisiti per accedere ai ruoli regionali ed ipoetica prova selettiva) si palesano inidonee ad assicurare una seria verifica delle capacità professionali dei lavoratori reclutati dalla Regione dall'esterno, seppure provenienti da una disciolta società in house. (Restano assorbite le ulteriori censure prospettate dal ricorrente)
- Sul principio del pubblico concorso per l'accesso nei ruoli delle pubbliche amministrazioni, v. le citate sentenze nn. 167/2013, 28/2013, 226/2012, 90/2012, 225/2010, 108/2011, 52/2011, 195/2010, 100/2010, 293/2009, 215/2009, e 203/2004.
- Sullo specifico caso del trasferimento di personale, senza concorso pubblico, da una società partecipata dalla Regione alla Regione o ad altro soggetto pubblico regionale, v. le citate sentenze nn. 62/2012, 310/2011, 299/2011 e 267/2010.