Sanità pubblica - Norme della Regione Molise - Attuazione delle misure previste dal piano di rientro dal disavanzo sanitario regionale - Conferimento ad organi regionali ordinari di compiti in materia di riorganizzazione sanitaria, in tema di direttive all'ASREM, di riordino e rideterminazione dei distretti dell'unità sanitaria locale, di controllo sugli atti dell'ASREM, nonché di accreditamento istituzionale - Indebita interferenza con le funzioni espletate dal Commissario ad acta nominato dal Governo, nell'esercizio del potere sostitutivo dello Stato - Violazione della potestà sostitutiva dello Stato - Illegittimità costituzionale in parte qua .
Sono costituzionalmente illegittimi, in riferimento all'art. 120, secondo comma, Cost., gli artt. 3, commi 1 e 2, 67, commi 1 e 2, 68, comma 1, lett. a), e 69 della legge della Regione Molise n. 2 del 2012 nella parte in cui non escludono dall'ambito della loro operatività le funzioni e le attività del commissario ad acta nominato dal Governo per l'attuazione del piano di rientro dal disavanzo regionale in materia sanitaria. Infatti, le funzioni attribuite alla Giunta regionale dalle disposizioni denunciate dagli artt. 3, commi 1 e 2, 67, commi 1 e 2, 68, comma 1, lett. a), e 69, della legge regionale n. 2 del 2012, in tema di direttive all'Azienda sanitaria regionale del Molise (ASREM), di riordino e rideterminazione dei distretti dell'unità sanitaria locale, di controllo sugli atti dell'ASREM, nonché di accreditamento istituzionale, determinano, se non un contrasto un'interferenza rispetto a quelle assegnate al commissario ad acta in vista dell'attuazione del piano di rientro dal disavanzo sanitario regionale, interferenza che è idonea ad integrare una violazione dell'art. 120, secondo comma, Cost.
- In tema di nomina di un commissario ad acta per l'attuazione del piano di rientro dal disavanzo sanitario, v. citate sentenze n. 104 e n. 28 del 2013; sentenze n. 78 del 2011, n. 20 e n. 2 del 2010, e n. 193 del 2007.