Sentenza 229/2013 (ECLI:IT:COST:2013:229)
Massima numero 37342
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GALLO - Redattore TESAURO
Udienza Pubblica del
16/07/2013; Decisione del
16/07/2013
Deposito del 23/07/2013; Pubblicazione in G. U. 31/07/2013
Titolo
Partecipazioni pubbliche - Società pubbliche strumentali - Disposizioni che regolano la messa in liquidazione e la privatizzazione di società pubbliche controllate, che producono beni o servizi strumentali all'attività delle pubbliche amministrazioni, al fine di ridurne il numero in vista della riduzione delle spese - Ricorso della Regione Veneto - Omessa enunciazione di censure - Inammissibilità delle questioni.
Partecipazioni pubbliche - Società pubbliche strumentali - Disposizioni che regolano la messa in liquidazione e la privatizzazione di società pubbliche controllate, che producono beni o servizi strumentali all'attività delle pubbliche amministrazioni, al fine di ridurne il numero in vista della riduzione delle spese - Ricorso della Regione Veneto - Omessa enunciazione di censure - Inammissibilità delle questioni.
Testo
Sono inammissibili, per omessa enunciazione delle censure, le questioni di legittimità costituzionale del comma 8-bis dell'art. 4 del d.l. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 135, avente ad oggetto il riordino delle società pubbliche strumentali in vista della riduzione delle spese, promosse dalla Regione Veneto, in riferimento agli artt. 3, 97, 117, primo e quarto comma, 118 e 119 Cost. Tale disposizione, sebbene sia evocata fra quelle impugnate dalla predetta Regione congiuntamente ai commi 1, 3, 3-sexies, 9, 10, 11, 12 e 14 del citato articolo 4, non è fatta oggetto di nessuna delle censure ivi prospettate.
Sono inammissibili, per omessa enunciazione delle censure, le questioni di legittimità costituzionale del comma 8-bis dell'art. 4 del d.l. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 135, avente ad oggetto il riordino delle società pubbliche strumentali in vista della riduzione delle spese, promosse dalla Regione Veneto, in riferimento agli artt. 3, 97, 117, primo e quarto comma, 118 e 119 Cost. Tale disposizione, sebbene sia evocata fra quelle impugnate dalla predetta Regione congiuntamente ai commi 1, 3, 3-sexies, 9, 10, 11, 12 e 14 del citato articolo 4, non è fatta oggetto di nessuna delle censure ivi prospettate.
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
06/07/2012
n. 95
art. 4
co. 8
legge
07/08/2012
n. 135
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 97
Costituzione
art. 117
co. 1
Costituzione
art. 117
co. 4
Costituzione
art. 118
Costituzione
art. 119
Altri parametri e norme interposte