Sentenza 229/2013 (ECLI:IT:COST:2013:229)
Massima numero 37342
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GALLO  - Redattore TESAURO
Udienza Pubblica del  16/07/2013;  Decisione del  16/07/2013
Deposito del 23/07/2013; Pubblicazione in G. U. 31/07/2013
Massime associate alla pronuncia:  37343  37344  37345  37346  37347  37348  37349  37350  37351  37352


Titolo
Partecipazioni pubbliche - Società pubbliche strumentali - Disposizioni che regolano la messa in liquidazione e la privatizzazione di società pubbliche controllate, che producono beni o servizi strumentali all'attività delle pubbliche amministrazioni, al fine di ridurne il numero in vista della riduzione delle spese - Ricorso della Regione Veneto - Omessa enunciazione di censure - Inammissibilità delle questioni.

Testo
Sono inammissibili, per omessa enunciazione delle censure, le questioni di legittimità costituzionale del comma 8-bis dell'art. 4 del d.l. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 135, avente ad oggetto il riordino delle società pubbliche strumentali in vista della riduzione delle spese, promosse dalla Regione Veneto, in riferimento agli artt. 3, 97, 117, primo e quarto comma, 118 e 119 Cost. Tale disposizione, sebbene sia evocata fra quelle impugnate dalla predetta Regione congiuntamente ai commi 1, 3, 3-sexies, 9, 10, 11, 12 e 14 del citato articolo 4, non è fatta oggetto di nessuna delle censure ivi prospettate.

Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  06/07/2012  n. 95  art. 4  co. 8

legge  07/08/2012  n. 135  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 97

Costituzione  art. 117  co. 1

Costituzione  art. 117  co. 4

Costituzione  art. 118

Costituzione  art. 119

Altri parametri e norme interposte