Sentenza 229/2013 (ECLI:IT:COST:2013:229)
Massima numero 37343
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GALLO  - Redattore TESAURO
Udienza Pubblica del  16/07/2013;  Decisione del  16/07/2013
Deposito del 23/07/2013; Pubblicazione in G. U. 31/07/2013
Massime associate alla pronuncia:  37342  37344  37345  37346  37347  37348  37349  37350  37351  37352


Titolo
Partecipazioni pubbliche - Società pubbliche strumentali - Disposizioni che regolano la messa in liquidazione e la privatizzazione di società pubbliche controllate, che producono beni o servizi strumentali all'attività delle pubbliche amministrazioni, al fine di ridurne il numero in vista della riduzione delle spese - Ricorso della Regione Puglia - Censure prospettate con riferimento a parametri diversi da quelli che sovrintendono al riparto di attribuzioni - Assenza di motivazione in ordine alla ridondanza delle violazioni sul riparto delle competenze - Inammissibilità delle questioni.

Testo

Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dei commi 1 ed 8 dell'art. 4 del d.l. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 135, avente ad oggetto il riordino delle società pubbliche strumentali in vista della riduzione delle spese, promosse dalla Regione Puglia in riferimento agli artt. 41, 42, 43 e 77 Cost. Infatti, le Regioni possono evocare parametri di legittimità diversi da quelli che sovrintendono al riparto di attribuzioni solo allorquando la violazione denunciata sia «potenzialmente idonea a determinare una vulnerazione delle attribuzioni costituzionali delle Regioni» e queste abbiano sufficientemente motivato in ordine ai profili di una possibile ridondanza della predetta violazione sul riparto di competenze, assolvendo all'onere di operare la necessaria indicazione della specifica competenza regionale che ne risulterebbe offesa e delle ragioni di tale lesione; nella specie, dette condizioni di ammissibilità delle censure non sono soddisfatte. La Regione Puglia si è, infatti, limitata a denunciare, peraltro genericamente, in un caso, la violazione degli artt. 41, 42 e 43 Cost. sostenendo che la normativa da essi recata altererebbe irrimediabilmente l'equilibrio tra proprietà pubblica e proprietà privata, tra impresa pubblica ed impresa privata; nell'altro, la violazione dell'art. 77 Cost. per assenza dei presupposti di necessità ed urgenza; e ciò senza motivare circa la possibile ridondanza delle violazioni sul riparto delle competenze.

- V. le citate sentenze nn. 199/2012 e 33/2011.



Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  06/07/2012  n. 95  art. 4  co. 1

decreto-legge  06/07/2012  n. 95  art. 4  co. 8

legge  07/08/2012  n. 135  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 41

Costituzione  art. 42

Costituzione  art. 43

Costituzione  art. 77

Altri parametri e norme interposte