Sentenza 229/2013 (ECLI:IT:COST:2013:229)
Massima numero 37344
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GALLO  - Redattore TESAURO
Udienza Pubblica del  16/07/2013;  Decisione del  16/07/2013
Deposito del 23/07/2013; Pubblicazione in G. U. 31/07/2013
Massime associate alla pronuncia:  37342  37343  37345  37346  37347  37348  37349  37350  37351  37352


Titolo
Partecipazioni pubbliche - Società pubbliche strumentali - Disposizioni che regolano la messa in liquidazione e la privatizzazione di società pubbliche controllate, che producono beni o servizi strumentali all'attività delle pubbliche amministrazioni, al fine di ridurne il numero in vista della riduzione delle spese - Ricorso della Regione Veneto - Censure prospettate con riferimento a parametri diversi da quelli che sovrintendono al riparto di attribuzioni - Assenza di motivazione in ordine alla ridondanza delle violazioni sul riparto delle competenze - Inammissibilità delle questioni.

Testo

Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale del comma 14 dell'art. 4 del d.l. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 135, avente ad oggetto il riordino delle società pubbliche strumentali in vista della riduzione delle spese, promosse dalla Regione Veneto in riferimento agli artt. 117, quarto comma, 3 e 97 Cost., nonché dei commi 1, 3, 3-sexies, 7 ed 8 del medesimo art. 4 del d.l. n. 95 del 2012, in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost. Infatti, le Regioni possono evocare parametri di legittimità diversi da quelli che sovrintendono al riparto di attribuzioni solo allorquando la violazione denunciata sia potenzialmente idonea a determinare una vulnerazione delle loro attribuzioni costituzionali ed esse abbiano sufficientemente motivato in ordine ai profili di una possibile ridondanza della predetta violazione sul riparto di competenze, assolvendo all'onere di operare la necessaria indicazione della specifica competenza regionale che ne risulterebbe offesa e delle ragioni di tale lesione; nella specie, dette condizioni di ammissibilità delle censure non sono soddisfatte. La Regione Veneto, infatti, ha impugnato il comma 14 della norma in esame per violazione della potestà legislativa regionale (residuale) in materia di "organizzazione amministrativa della Regione" e degli artt. 3 e 97 Cost. nella parte in cui, pur vietando di inserire clausole arbitrali in sede di stipulazione di contratti di servizio tra società a totale partecipazione pubblica e amministrazioni statali e regionali, fa salve le clausole arbitrali contenute nei contratti tra le amministrazioni e le società pubbliche quando si siano già costituiti i relativi collegi arbitrali, senza fornire alcuna argomentazione circa le ragioni per le quali la predetta disposizione determinerebbe una lesione della competenza legislativa regionale in materia di "organizzazione amministrativa della Regione". Anche le censure di violazione dell'art. 117, primo comma, Cost., prospettate dalla medesima Regione Veneto in relazione ai commi 1, 3, 3-sexies, 7 ed 8, sono formulate senza alcuna motivazione sulla possibile ridondanza sulla sfera di competenza regionale del preteso contrasto con le indicazioni della giurisprudenza comunitaria e con la Carta europea delle autonomie locali, peraltro genericamente evocata.

- V. le citate sentenze nn. 199/2012 e 33/2011.



Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  06/07/2012  n. 95  art. 4  co. 1

decreto-legge  06/07/2012  n. 95  art. 4  co. 3

decreto-legge  06/07/2012  n. 95  art. 4  co. 3

decreto-legge  06/07/2012  n. 95  art. 4  co. 7

decreto-legge  06/07/2012  n. 95  art. 4  co. 8

decreto-legge  06/07/2012  n. 95  art. 4  co. 14

legge  07/08/2012  n. 135  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 97

Costituzione  art. 117  co. 1

Costituzione  art. 117  co. 4

Altri parametri e norme interposte