Sentenza 229/2013 (ECLI:IT:COST:2013:229)
Massima numero 37345
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GALLO  - Redattore TESAURO
Udienza Pubblica del  16/07/2013;  Decisione del  16/07/2013
Deposito del 23/07/2013; Pubblicazione in G. U. 31/07/2013
Massime associate alla pronuncia:  37342  37343  37344  37346  37347  37348  37349  37350  37351  37352


Titolo
Partecipazioni pubbliche - Società pubbliche strumentali - Disposizioni che regolano la messa in liquidazione e la privatizzazione di società pubbliche controllate, che producono beni o servizi strumentali all'attività delle pubbliche amministrazioni, al fine di ridurne il numero in vista della riduzione delle spese - Previsione che esclude l'applicazione delle predette disposizioni solo "qualora per le peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto, anche territoriale, di riferimento non sia possibile per l'amministrazione pubblica controllante un efficace e utile ricorso al mercato" - Previsione secondo cui, come regola, le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo di acquisire i servizi strumentali alle proprie attività sul mercato secondo le procedure concorrenziali - Previsione che, a partire dal 1 gennaio 2014, il ricorso agli affidamenti diretti sia limitato solo a favore di società a capitale interamente pubblico - Ricorsi delle Regioni Campania, Sardegna e Puglia - Ritenuta riproduzione di una disciplina sui servizi pubblici locali, già espunta dall'ordinamento a seguito del referendum abrogativo del 12-13 giugno 2011 e della sentenza n. 199 del 2012 - Asserita lesione delle competenze costituzionali e statutarie delle Regioni nella materia dei servizi pubblici, nonché delle competenze regolamentari ed amministrative degli enti locali nella medesima materia - Insussistenza - Erroneità del presupposto interpretativo - Disposizioni che sono rivolte alle società pubbliche strumentali e che non si applicano alle società che svolgono servizi di interesse generale, anche aventi rilevanza economica, incluse le società che gestiscono servizi pubblici locali - Non fondatezza delle questioni.

Testo
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale, dei commi 1, 2, 3, 7, 8 dell'art. 4 del d.l. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 135, avente ad oggetto il riordino delle società pubbliche strumentali in vista della riduzione delle spese, sollevate dalle Regioni Campania, Sardegna e Puglia, in riferimento agli artt. 75 e 136 Cost. Le censure muovono da un presupposto interpretativo erroneo, che è quello dell'applicabilità delle norme in esame in riferimento ai servizi pubblici locali. Tale presupposto non solo è contraddetto espressamente dal citato comma 3, ma viene anche smentito da una lettura sistematica delle disposizioni dell'art. 4, le quali più volte fanno riferimento a società controllate che svolgono servizi in favore delle pubbliche amministrazioni, che sono "strumentali" all'attività delle medesime. Considerato che le disposizioni censurate hanno un ambito di applicazione diverso da quello delle disposizioni oggetto del referendum abrogativo del 12-13 giugno 2011 e della declaratoria di illegittimità costituzionale di cui alla sentenza n. 199 del 2012 e, dunque, non sono riproduttive né delle disposizioni abrogate con il referendum, né delle disposizioni dichiarate costituzionalmente illegittime con la citata sentenza n. 199 del 2012, non sussiste alcuna lesione né del giudicato costituzionale, né della volontà popolare espressa tramite il referendum.

Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  06/07/2012  n. 95  art. 4  co. 1

decreto-legge  06/07/2012  n. 95  art. 4  co. 2

decreto-legge  06/07/2012  n. 95  art. 4  co. 3

decreto-legge  06/07/2012  n. 95  art. 4  co. 7

decreto-legge  06/07/2012  n. 95  art. 4  co. 8

legge  07/08/2012  n. 135  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 75

Costituzione  art. 136

Altri parametri e norme interposte