Sentenza 16/2024 (ECLI:IT:COST:2024:16)
Massima numero 45967
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BARBERA  - Redattrice NAVARRETTA
Udienza Pubblica del  24/01/2024;  Decisione del  24/01/2024
Deposito del 15/02/2024; Pubblicazione in G. U. 21/02/2024
Massime associate alla pronuncia:  45968  45969  45970


Titolo
Regioni (competenza esclusiva statale) - Tutela dell'ambiente e dell'ecosistema - Trasversalità della materia - Possibile limite all'esercizio di competenze regionali che coinvolgono la protezione dell'ambiente - Divieto, per le regioni di intervenire, anche in melius, se la disciplina statale risponde ad una ratio più complessa ovvero a un disegno unitario (nel caso di specie: non fondatezza della questione di legittimità costituzionale di disposizioni della Regione Puglia che dispongono, a tutela del riccio di mare, un fermo pesca triennale). (Classif. 216037).

Testo

La tutela dell’ambiente e dell’ecosistema è una materia di competenza legislativa esclusiva dello Stato trasversale, per cui sono possibili interferenze rispetto all’esercizio di competenze legislative regionali su materie per le quali assume rilievo la protezione dell’ambiente, come il governo del territorio o la tutela della salute. Le disposizioni legislative statali fungono allora da limite alla disciplina che le regioni, anche a statuto speciale, dettano nei settori di loro competenza, essendo loro consentito – ove la ratio dell’intervento legislativo statale sia riconducibile alla previsione di uno standard di tutela minimo – incrementare i livelli della tutela ambientale, senza compromettere il punto di equilibrio tra esigenze contrapposte individuato dalla disciplina statale. Detta valutazione intorno alla previsione di standard ambientali più elevati non può essere realizzata nei termini di un mero automatismo o di una semplice sommatoria, ma deve essere valutata alla luce della ratio sottesa all’intervento normativo e dell’assetto di interessi che lo Stato ha delineato nell’esercizio della sua competenza esclusiva. (Precedenti: S. 160/2023; S. 148/2023 - mass. 45651; S. 191/2022 - mass. 44977; S. 144/2022 - mass. 44861; S. 69/2022 - mass. 44668; S. 21/2022 - mass. 44453; S. 189/2021 - mass. 44324; S. 158/2021 - mass. 44131; S. 86/2021 - mass. 43803; S. 21/2021 - mass. 43596; S. 88/2020 - mass. 42698; S. 44/2019 - mass. 41734; S. 7/2019 - mass. 40307 e 40308; S. 198/2018 - mass. 41487; S. 66/2018 - mass. 40777; S. 218/2017 - mass. 40546; S. 174/2017 - mass. 40339; S. 139/2017 - mass. 39324; S. 74/2017 - mass. 39906; S. 199/2014; S. 197/2014 - mass. 38070; S. 303/2013 - mass. 37530 e 37535; S. 300/2013 - mass. 37524; S. 246/2013; S. 145/2013 - mass. 37159; S. 58/2013 - mass. 36993; S. 278/2012; S. 66/2012; S. 67/2010; S. 225/2009 - mass. 33935; S. 104/2008 - mass. 32310; S. 30/2009; S. 378/2007; S. 536/2002; S. 407/2002 - mass. 27270).

Quando la logica di fondo della disciplina statale non si risolve nella mera tutela dell’ambiente ma fissa punti di equilibrio che rispondono ad una ratio più complessa e articolata, gli stessi debbono ritenersi inderogabili, anche in melius, dalle regioni; lo stesso avviene anche quando il legislatore statale, nel garantire la tutela ambientale, ha concepito un disegno unitario o inscindibile. (Precedenti: S. 147/2023 - mass. 45750; S. 245/2021; S. 258/2020 -mass. 43543; S. 88/2020 -mass. 42698; S. 246/2018 - mass. 41540; S. 93/2013; S. 235/2011 - mass. 35787; S. 116/2006; S. 307/2003; S. 331/2003).

Non contrastano con la competenza legislativa statale esclusiva [in materia di protezione dell’ambiente] le disposizioni regionali che, nell’esercizio di una competenza legislativa regionale residuale, producono l’effetto di elevare, in relazione a specifiche esigenze del territorio, il livello di tutela ambientale. (Precedenti: S. 148/2023 - mass. 45651; S. 44/2019 - mass. 41734; S. 7/2019 - mass. 40307; S. 218/2017 - mass. 40546; S. 139/2017 - mass. 39324; S. 74/2017 - mass. 39906; S. 303/2013; S. 278/2012 - mass. 36758).

(Nel caso di specie, è dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento all’art. 117, secondo comma, lett. s, Cost., degli artt. 1 e 2 della legge reg. Puglia n. 6 del 2023 che, rispettivamente, definiscono l’obiettivo di favorire il ripopolamento del riccio di mare e prevedono, a tal fine, un fermo pesca straordinario della durata di tre anni, con esclusione dall’applicazione del divieto di commercializzazione degli esemplari provenienti da mari territorialmente non appartenenti alla Puglia. Le disposizioni impugnate attengono alla competenza legislativa residuale regionale nella materia della pesca e, pur lambendo la tutela dell’ambiente, non violano detta competenza statale esclusiva: da un lato, il loro carattere specifico, temporaneo e territorialmente circoscritto all’attività che si svolge sui fondali posti a breve distanza dalle coste pugliesi rende non imprescindibile il bilanciamento operato, sul piano statale, ovvero il divieto di pesca professionale e sportiva del riccio di mare nei mesi di maggio e giugno. Dall’altro, le modalità con cui lo Stato è intervenuto, in generale, nel regolare la conservazione della detta specie – dovendosi interpretare come previsione di uno standard di tutela minimo – non è incompatibile con una modulazione di interventi legislativi regionali, mirati a risolvere specifiche criticità locali. Non può infatti, dubitarsi del fatto che incidano in melius sulla tutela ambientale, e nello specifico sull’ecosistema marino, norme che indirettamente agevolano la riproduzione della citata specie animale, anche nel solco degli obiettivi dettati in materia dall’Unione europea).



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Puglia  18/04/2023  n. 6  art. 1  co. 

legge della Regione Puglia  18/04/2023  n. 6  art. 2  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte