Partecipazioni pubbliche - Società pubbliche strumentali - Disposizioni che regolano la messa in liquidazione e la privatizzazione di società pubbliche controllate, che producono beni o servizi strumentali all'attività delle pubbliche amministrazioni, al fine di ridurne il numero in vista della riduzione delle spese - Previsione che impone a tutte le amministrazioni, incluse quelle regionali, di sciogliere o privatizzare le società pubbliche strumentali che, nell'anno 2011, abbiano conseguito più del 90 per cento del proprio fatturato da prestazioni di servizi alla pubblica amministrazione controllante, sanzionandole, in caso di mancato adeguamento agli obblighi di scioglimento o privatizzazione, con il divieto del rinnovo di affidamenti in essere e di nuovi affidamenti diretti in favore delle predette società - Indebita interferenza, nella parte in cui le disposizioni si applicano alle Regioni ad autonomia ordinaria, sull'autonomia organizzativa e di funzionamento delle stesse, in quanto si esclude che esse possano continuare ad avvalersi di società in house , pur ricorrendo le condizioni prescritte dall'ordinamento dell'Unione europea - Violazione della competenza legislativa regionale nella materia residuale dell'organizzazione e nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica - Illegittimità costituzionale in parte qua - Assorbimento delle ulteriori censure.
Sono costituzionalmente illegittimi, per violazione dell'art. 117, commi terzo e quarto, Cost., i commi 1, 2, 3, secondo periodo, 3-sexies, ed 8 dell'art. 4 del d.l. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 135, nella parte in cui si riferiscono alle Regioni ad autonomia ordinaria. La disciplina dettata dai commi 1 e 2, infatti, imponendo a tutte le amministrazioni, quindi anche a quelle regionali, di sciogliere o privatizzare proprio le società pubbliche strumentali che, nell'anno 2011, abbiano conseguito più del 90 per cento del proprio fatturato da prestazioni di servizi alla pubblica amministrazione controllante, sanzionandole, in caso di mancato adeguamento agli obblighi di scioglimento o privatizzazione, con il divieto del rinnovo di affidamenti in essere e di nuovi affidamenti diretti in favore delle predette società, sottrae alle medesime la scelta in ordine alle modalità organizzative di svolgimento delle attività di produzione di beni o servizi strumentali alle proprie finalità istituzionali. In sostanza, le richiamate disposizioni precludono anche alle Regioni, titolari di competenza legislativa residuale e primaria in materia di organizzazione, costituzionalmente e statutariamente riconosciuta e garantita, la scelta di una delle possibili modalità di svolgimento dei servizi strumentali alle proprie finalità istituzionali. Siffatta scelta costituisce un modo di esercizio dell'autonomia organizzativa delle Regioni, e cioè quello di continuare ad avvalersi di quelle società che, svolgendo esclusivamente "attività amministrativa in forma privatistica" nei confronti delle pubbliche amministrazioni, sono in armonia sia con i vincoli "costitutivi" imposti dall'art. 3, comma 27, della legge n. 244 del 2007, sia con i limiti di attività delineati dall'art. 13 del d.l. n. 223 del 2006 e sono, peraltro, contraddistinte da un legame con le medesime, basato sulla sussistenza delle condizioni prescritte dalla giurisprudenza comunitaria del "controllo analogo" e dell'"attività prevalente". Le predette norme incidono, pertanto, sulla materia dell'organizzazione e funzionamento della Regione, affidata dall'art. 117, quarto comma, Cost., alla competenza legislativa regionale residuale delle Regioni ad autonomia ordinaria ed alla competenza legislativa regionale primaria delle Regioni ad autonomia speciale dai rispettivi statuti, tenuto conto che esse inibiscono in radice una delle possibili declinazioni dell'autonomia organizzativa regionale. Tuttavia, poiché la disciplina impugnata obbedisce anche alla finalità del contenimento della spesa pubblica, e poiché le singole disposizioni non sono riconducibili a principi di coordinamento della finanza pubblica - non ricorrendo al riguardo la duplice condizione che deve caratterizzare l'imposizione di limiti alla spesa di enti pubblici regionali, ossia: a) di porre obiettivi di riequilibrio della medesima, intesi nel senso di un transitorio contenimento complessivo, anche se non generale, della spesa corrente; b) di non prevedere in modo esaustivo strumenti o modalità per il perseguimento dei suddetti obiettivi - lede anche la competenza regionale concorrente in materia di coordinamento della finanza pubblica. Infatti, il legislatore delinea una disciplina puntuale e dettagliata che vincola totalmente anche le amministrazioni regionali, senza lasciare ad esse alcun margine di adeguamento. (Sono assorbite le ulteriori censure).
- Sulle società pubbliche che svolgono servizi strumentali per le pubbliche amministrazioni v. la citata sentenza n. 326/2008.
- Sull'incidenza delle disposizioni statali di principio in tema di coordinamento della finanza pubblica, su materie di competenza della Regione e delle Province autonome, v. le citate sentenze nn. 188/2007, 2/2004, 274/2003 e 159/2008.
- Sulle condizioni afferenti ai limiti alla spesa di enti pubblici regionali, v. le citate sentenze nn. 289/2008, 36/2013 e 211/2012.