Sentenza 229/2013 (ECLI:IT:COST:2013:229)
Massima numero 37348
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GALLO - Redattore TESAURO
Udienza Pubblica del
16/07/2013; Decisione del
16/07/2013
Deposito del 23/07/2013; Pubblicazione in G. U. 31/07/2013
Titolo
Partecipazioni pubbliche - Società pubbliche strumentali - Disposizioni che regolano la messa in liquidazione e la privatizzazione di società pubbliche controllate, che producono beni o servizi strumentali all'attività delle pubbliche amministrazioni, al fine di ridurne il numero in vista della riduzione delle spese - Previsione che impone a tutte le amministrazioni, incluse quelle regionali, di sciogliere o privatizzare le società pubbliche strumentali che, nell'anno 2011, abbiano conseguito più del 90 per cento del proprio fatturato da prestazioni di servizi alla pubblica amministrazione controllante, sanzionandole, in caso di mancato adeguamento agli obblighi di scioglimento o privatizzazione, con il divieto del rinnovo di affidamenti in essere e di nuovi affidamenti diretti in favore delle predette società - Ricorsi delle Regioni Lazio, Veneto e Puglia - Asserita violazione delle attribuzioni costituzionali e statutarie degli enti locali - Insussistenza - Disposizioni adottate nell'esercizio della competenza legislativa statale esclusiva in materia di ordinamento degli enti locali - Non fondatezza delle questioni.
Partecipazioni pubbliche - Società pubbliche strumentali - Disposizioni che regolano la messa in liquidazione e la privatizzazione di società pubbliche controllate, che producono beni o servizi strumentali all'attività delle pubbliche amministrazioni, al fine di ridurne il numero in vista della riduzione delle spese - Previsione che impone a tutte le amministrazioni, incluse quelle regionali, di sciogliere o privatizzare le società pubbliche strumentali che, nell'anno 2011, abbiano conseguito più del 90 per cento del proprio fatturato da prestazioni di servizi alla pubblica amministrazione controllante, sanzionandole, in caso di mancato adeguamento agli obblighi di scioglimento o privatizzazione, con il divieto del rinnovo di affidamenti in essere e di nuovi affidamenti diretti in favore delle predette società - Ricorsi delle Regioni Lazio, Veneto e Puglia - Asserita violazione delle attribuzioni costituzionali e statutarie degli enti locali - Insussistenza - Disposizioni adottate nell'esercizio della competenza legislativa statale esclusiva in materia di ordinamento degli enti locali - Non fondatezza delle questioni.
Testo
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dei commi 1, 2, 3, secondo periodo, 3-sexies, ed 8 dell'art. 4 del d.l. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 135, sollevate dalle Regioni Lazio Veneto e Puglia, in riferimento agli artt. 5, 114, 117, comma sesto, e 118 Cost., in quanto il riordino delle società pubbliche strumentali, al fine di ridurne il numero in vista della riduzione delle spese, lederebbe la competenza regionale in tema di ordinamento degli enti locali. Le norme impugnate hanno evidente attinenza con i profili organizzativi di detti enti, posto che esse coinvolgono le modalità con cui questi perseguono, quand'anche nelle forme del diritto privato, le proprie finalità istituzionali. Tuttavia, posto che le società controllate sulle quali incide la normativa impugnata svolgono attività strumentali alle finalità istituzionali delle amministrazioni degli enti locali, strettamente connesse con le previsioni contenute nel testo unico degli enti locali, legittimamente su di esse è intervenuto il legislatore statale, al quale spetta disciplinare i profili organizzativi concernenti l'ordinamento degli enti locali.
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dei commi 1, 2, 3, secondo periodo, 3-sexies, ed 8 dell'art. 4 del d.l. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 135, sollevate dalle Regioni Lazio Veneto e Puglia, in riferimento agli artt. 5, 114, 117, comma sesto, e 118 Cost., in quanto il riordino delle società pubbliche strumentali, al fine di ridurne il numero in vista della riduzione delle spese, lederebbe la competenza regionale in tema di ordinamento degli enti locali. Le norme impugnate hanno evidente attinenza con i profili organizzativi di detti enti, posto che esse coinvolgono le modalità con cui questi perseguono, quand'anche nelle forme del diritto privato, le proprie finalità istituzionali. Tuttavia, posto che le società controllate sulle quali incide la normativa impugnata svolgono attività strumentali alle finalità istituzionali delle amministrazioni degli enti locali, strettamente connesse con le previsioni contenute nel testo unico degli enti locali, legittimamente su di esse è intervenuto il legislatore statale, al quale spetta disciplinare i profili organizzativi concernenti l'ordinamento degli enti locali.
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
06/07/2012
n. 95
art. 4
co. 1
decreto-legge
06/07/2012
n. 95
art. 4
co. 2
decreto-legge
06/07/2012
n. 95
art. 4
co. 3
decreto-legge
06/07/2012
n. 95
art. 4
co. 3
decreto-legge
06/07/2012
n. 95
art. 4
co. 8
legge
07/08/2012
n. 135
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 5
Costituzione
art. 114
Costituzione
art. 117
co. 6
Costituzione
art. 118
Altri parametri e norme interposte