Sentenza 229/2013 (ECLI:IT:COST:2013:229)
Massima numero 37348
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GALLO  - Redattore TESAURO
Udienza Pubblica del  16/07/2013;  Decisione del  16/07/2013
Deposito del 23/07/2013; Pubblicazione in G. U. 31/07/2013
Massime associate alla pronuncia:  37342  37343  37344  37345  37346  37347  37349  37350  37351  37352


Titolo
Partecipazioni pubbliche - Società pubbliche strumentali - Disposizioni che regolano la messa in liquidazione e la privatizzazione di società pubbliche controllate, che producono beni o servizi strumentali all'attività delle pubbliche amministrazioni, al fine di ridurne il numero in vista della riduzione delle spese - Previsione che impone a tutte le amministrazioni, incluse quelle regionali, di sciogliere o privatizzare le società pubbliche strumentali che, nell'anno 2011, abbiano conseguito più del 90 per cento del proprio fatturato da prestazioni di servizi alla pubblica amministrazione controllante, sanzionandole, in caso di mancato adeguamento agli obblighi di scioglimento o privatizzazione, con il divieto del rinnovo di affidamenti in essere e di nuovi affidamenti diretti in favore delle predette società - Ricorsi delle Regioni Lazio, Veneto e Puglia - Asserita violazione delle attribuzioni costituzionali e statutarie degli enti locali - Insussistenza - Disposizioni adottate nell'esercizio della competenza legislativa statale esclusiva in materia di ordinamento degli enti locali - Non fondatezza delle questioni.

Testo
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dei commi 1, 2, 3, secondo periodo, 3-sexies, ed 8 dell'art. 4 del d.l. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 135, sollevate dalle Regioni Lazio Veneto e Puglia, in riferimento agli artt. 5, 114, 117, comma sesto, e 118 Cost., in quanto il riordino delle società pubbliche strumentali, al fine di ridurne il numero in vista della riduzione delle spese, lederebbe la competenza regionale in tema di ordinamento degli enti locali. Le norme impugnate hanno evidente attinenza con i profili organizzativi di detti enti, posto che esse coinvolgono le modalità con cui questi perseguono, quand'anche nelle forme del diritto privato, le proprie finalità istituzionali. Tuttavia, posto che le società controllate sulle quali incide la normativa impugnata svolgono attività strumentali alle finalità istituzionali delle amministrazioni degli enti locali, strettamente connesse con le previsioni contenute nel testo unico degli enti locali, legittimamente su di esse è intervenuto il legislatore statale, al quale spetta disciplinare i profili organizzativi concernenti l'ordinamento degli enti locali.

Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  06/07/2012  n. 95  art. 4  co. 1

decreto-legge  06/07/2012  n. 95  art. 4  co. 2

decreto-legge  06/07/2012  n. 95  art. 4  co. 3

decreto-legge  06/07/2012  n. 95  art. 4  co. 3

decreto-legge  06/07/2012  n. 95  art. 4  co. 8

legge  07/08/2012  n. 135  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 5

Costituzione  art. 114

Costituzione  art. 117  co. 6

Costituzione  art. 118

Altri parametri e norme interposte