Sentenza 229/2013 (ECLI:IT:COST:2013:229)
Massima numero 37349
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GALLO  - Redattore TESAURO
Udienza Pubblica del  16/07/2013;  Decisione del  16/07/2013
Deposito del 23/07/2013; Pubblicazione in G. U. 31/07/2013
Massime associate alla pronuncia:  37342  37343  37344  37345  37346  37347  37348  37350  37351  37352


Titolo
Partecipazioni pubbliche - Società pubbliche strumentali - Determinazione del numero massimo dei componenti dei consigli di amministrazione delle società pubbliche di cui al comma 1 e delle società a totale partecipazione pubblica - Definizione delle modalità di composizione dei predetti consigli e delle funzioni dei componenti - Ricorsi delle Regioni Veneto e Sardegna - Asserita violazione delle attribuzioni legislative regionali - Insussistenza - Disciplina riconducibile alla materia dell'ordinamento civile - Non fondatezza delle questioni.

Testo

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dei commi 4 e 5 dell'art. 4 del d.l. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 135, avente ad oggetto il riordino delle società pubbliche strumentali in vista della riduzione delle spese, sollevate dalle Regioni Veneto e Sardegna in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., e agli artt. 3 e 4 della legge costituzionale 6 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), nella parte in cui determinano il numero massimo dei componenti dei consigli di amministrazione delle società pubbliche di cui al comma 1 e delle società a totale partecipazione pubblica, individuando anche le modalità di composizione dei predetti consigli e le funzioni dei componenti. Una volta, infatti, che la Regione abbia esercitato la sua autonomia organizzativa, operando la scelta fra i vari moduli organizzativi possibili per lo svolgimento dei servizi strumentali alle proprie finalità istituzionali in favore dell'affidamento diretto a società pubbliche, essa ha anche accettato di rispettare lo speciale statuto che contraddistingue tali società, il quale, pur connotato da rilevanti profili di matrice pubblicistica, è comunque riconducibile, in termini generali, al modello societario privatistico che ha radice nel codice civile. La disciplina puntuale delle modalità di composizione dei consigli di amministrazione di tali società, nonché l'individuazione del numero e delle funzioni dei componenti deve, pertanto, essere ricondotta alla materia dell' "ordinamento civile", di competenza esclusiva del legislatore statale.

- V. la citata sentenza n. 326/2008.



Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  06/07/2012  n. 95  art. 4  co. 4

decreto-legge  06/07/2012  n. 95  art. 4  co. 5

legge  07/08/2012  n. 135  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 3

statuto regione Sardegna  art. 3

statuto regione Sardegna  art. 4

Altri parametri e norme interposte