Sentenza 229/2013 (ECLI:IT:COST:2013:229)
Massima numero 37350
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GALLO - Redattore TESAURO
Udienza Pubblica del
16/07/2013; Decisione del
16/07/2013
Deposito del 23/07/2013; Pubblicazione in G. U. 31/07/2013
Titolo
Partecipazioni pubbliche - Società pubbliche strumentali - Disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti e del loro trattamento economico, nonché delle forme di responsabilità degli amministratori e dirigenti - Ricorsi delle Regioni Veneto e Sardegna - Asserita violazione delle attribuzioni legislative regionali - Insussistenza - Disciplina riconducibile alla materia dell'ordinamento civile - Non fondatezza delle questioni.
Partecipazioni pubbliche - Società pubbliche strumentali - Disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti e del loro trattamento economico, nonché delle forme di responsabilità degli amministratori e dirigenti - Ricorsi delle Regioni Veneto e Sardegna - Asserita violazione delle attribuzioni legislative regionali - Insussistenza - Disciplina riconducibile alla materia dell'ordinamento civile - Non fondatezza delle questioni.
Testo
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dei commi 9, 10, 11 e 12 dell'art. 4 del d.l. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 135, avente ad oggetto il riordino delle società pubbliche strumentali in vista della riduzione delle spese, promosse dalle Regioni a Veneto e Sardegna in riferimento all'art. 117, terzo comma, e agli artt. 3 e 4 della legge costituzionale 6 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna). Tali norme, che disciplinano aspetti rilevanti del regime speciale che contraddistingue le società pubbliche strumentali - inerenti al rapporto di lavoro dei dipendenti ed al loro trattamento economico, nonché alle forme di responsabilità degli amministratori e dirigenti - perseguono evidentemente l'obiettivo del contenimento della spesa in ordine ad un rilevante aggregato della stessa, qual è quello relativo al comparto del personale, recando, pertanto, principi di coordinamento della finanza pubblica. Dal punto di vista dell'oggetto, devono, pertanto, ricondursi alla materia dell' "ordinamento civile", di competenza esclusiva del legislatore statale.
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dei commi 9, 10, 11 e 12 dell'art. 4 del d.l. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 135, avente ad oggetto il riordino delle società pubbliche strumentali in vista della riduzione delle spese, promosse dalle Regioni a Veneto e Sardegna in riferimento all'art. 117, terzo comma, e agli artt. 3 e 4 della legge costituzionale 6 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna). Tali norme, che disciplinano aspetti rilevanti del regime speciale che contraddistingue le società pubbliche strumentali - inerenti al rapporto di lavoro dei dipendenti ed al loro trattamento economico, nonché alle forme di responsabilità degli amministratori e dirigenti - perseguono evidentemente l'obiettivo del contenimento della spesa in ordine ad un rilevante aggregato della stessa, qual è quello relativo al comparto del personale, recando, pertanto, principi di coordinamento della finanza pubblica. Dal punto di vista dell'oggetto, devono, pertanto, ricondursi alla materia dell' "ordinamento civile", di competenza esclusiva del legislatore statale.
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
06/07/2012
n. 95
art. 4
co. 9
decreto-legge
06/07/2012
n. 95
art. 4
co. 10
decreto-legge
06/07/2012
n. 95
art. 4
co. 11
decreto-legge
06/07/2012
n. 95
art. 4
co. 12
legge
07/08/2012
n. 135
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 3
statuto regione Sardegna
art. 3
statuto regione Sardegna
art. 4
Altri parametri e norme interposte