Sentenza 229/2013 (ECLI:IT:COST:2013:229)
Massima numero 37351
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GALLO - Redattore TESAURO
Udienza Pubblica del
16/07/2013; Decisione del
16/07/2013
Deposito del 23/07/2013; Pubblicazione in G. U. 31/07/2013
Titolo
Partecipazioni pubbliche - Società pubbliche strumentali - Acquisizione sul mercato di beni e servizi strumentali alla propria attività mediante le procedure concorrenziali previste dal codice dei contratti pubblici - Ricorsi delle Regioni Veneto, Sardegna e Friuli-Venezia Giulia - Asserita violazione delle attribuzioni legislative regionali - Insussistenza - Disciplina riconducibile alla materia della tutela della concorrenza - Non fondatezza delle questioni.
Partecipazioni pubbliche - Società pubbliche strumentali - Acquisizione sul mercato di beni e servizi strumentali alla propria attività mediante le procedure concorrenziali previste dal codice dei contratti pubblici - Ricorsi delle Regioni Veneto, Sardegna e Friuli-Venezia Giulia - Asserita violazione delle attribuzioni legislative regionali - Insussistenza - Disciplina riconducibile alla materia della tutela della concorrenza - Non fondatezza delle questioni.
Testo
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale del comma 7 dell'art. 4 del d.l. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 135, avente ad oggetto il riordino delle società pubbliche strumentali in vista della riduzione delle spese, promosse dalle Regioni Veneto, Sardegna e Friuli-Venezia Giulia in riferimento all'art. 117, 118 e 119 Cost., nonché in relazione all'art. 4 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia). La norma impugnata infatti, disponendo che, dal 1° gennaio 2014, le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, nel rispetto dell'art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 163 del 2006 «acquisiscono sul mercato i beni e servizi strumentali alla propria attività mediante le procedure concorrenziali previste dal citato decreto legislativo», obbedisce alla finalità, dichiarata dallo stesso legislatore, di evitare distorsioni della concorrenza e del mercato e di assicurare la parità degli operatori sul territorio nazionale e va quindi ricondotta alla materia della "tutela della concorrenza" di competenza esclusiva del legislatore statale.
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale del comma 7 dell'art. 4 del d.l. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 135, avente ad oggetto il riordino delle società pubbliche strumentali in vista della riduzione delle spese, promosse dalle Regioni Veneto, Sardegna e Friuli-Venezia Giulia in riferimento all'art. 117, 118 e 119 Cost., nonché in relazione all'art. 4 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia). La norma impugnata infatti, disponendo che, dal 1° gennaio 2014, le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, nel rispetto dell'art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 163 del 2006 «acquisiscono sul mercato i beni e servizi strumentali alla propria attività mediante le procedure concorrenziali previste dal citato decreto legislativo», obbedisce alla finalità, dichiarata dallo stesso legislatore, di evitare distorsioni della concorrenza e del mercato e di assicurare la parità degli operatori sul territorio nazionale e va quindi ricondotta alla materia della "tutela della concorrenza" di competenza esclusiva del legislatore statale.
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
06/07/2012
n. 95
art. 4
co. 7
legge
07/08/2012
n. 135
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Costituzione
art. 119
statuto regione Friuli Venezia Giulia
art. 4
statuto regione Sardegna
art. 3
statuto regione Sardegna
art. 4
Altri parametri e norme interposte