Partecipazioni pubbliche - Società pubbliche strumentali - Disposizioni che regolano la messa in liquidazione e la privatizzazione di società pubbliche controllate, che producono beni o servizi strumentali all'attività delle pubbliche amministrazioni, al fine di ridurne il numero in vista della riduzione delle spese - Individuazione delle società cui non si applica la disciplina - Ricorso della Regione Veneto - Mancato coinvolgimento delle Regioni - Asserita lesione del principio di leale collaborazione - Insussistenza - Principio che non pertiene alla funzione legislativa - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dei commi 3 e 13 dell'art. 4 del d.l. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 135, avente ad oggetto il riordino delle società pubbliche strumentali in vista della riduzione delle spese, promossa dalla Regione Veneto, in riferimento a1l'art. 117, terzo comma, Cost., nonché al principio di leale collaborazione di cui agli artt. 5 e 120 Cost., in quanto, nell'individuazione delle società cui non trova applicazione l'art. 4, non sarebbe stato previsto alcun coinvolgimento delle Regioni neppure mediante l'intervento della Conferenza unificata Stato-Regioni. Ed, infatti, da un lato, il parametro di cui all'art. 117, terzo comma, Cost. si rivela inconferente in relazione alle censure proposte, dall'altro, riguardo alla pretesa lesione del principio di leale collaborazione di cui agli artt. 5 e 120 Cost., più volte la Corte ha affermato che tale principio non può essere invocato con riguardo alla funzione legislativa, non essendo l'esercizio della predetta funzione soggetto alle procedure di leale collaborazione.
- V. le citate sentenze nn. 63/2013, 100/2010, 225/2009.