Trasporti - Previsione che le convenzioni, di cui all'art. 1, comma 5-bis , lettera f), del decreto-legge n. 125 del 2010, stipulate con i soggetti aggiudicatari dei compendi aziendali, si intendono approvate e producono effetti a far data dalla sottoscrizione - Ricorso della Regione Sardegna - Asserita lesione del principio di leale collaborazione per l'esclusione della Regione dal procedimento avente ad oggetto le convenzioni con i soggetti che gestiscono il servizio di trasporto marittimo fra la Sardegna e il continente - Censura di disposizione avente natura meramente ricognitiva - Difetto di un interesse attuale e concreto a ricorrere - Inammissibilità della questione.
E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 6, comma 19, primo periodo, del d.l. 6 luglio 2012, n. 95 - la quale prevede che «Le convenzioni, di cui all'art. 1, comma 5-bis, lettera f), del decreto-legge 5 agosto 2010, n. 125 (Misure urgenti per il settore dei trasporti e disposizioni in materia finanziaria), convertito con modificazioni dalla legge 1° ottobre 2010, n. 163, stipulate con i soggetti aggiudicatari dei compendi aziendali, si intendono approvate e producono effetti a far data dalla sottoscrizione. Ogni successiva modificazione ovvero integrazione delle suddette convenzioni è approvata con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le regioni interessate» -, impugnato dalla Regione Sardegna in riferimento al principio di leale collaborazione nonché agli artt. 3, primo comma, lettera p), 4, primo comma, lettere f) e g), 6 e 53 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), in quanto la disposizione non introduce alcun elemento nuovo e ulteriore in ordine al contenuto delle convenzioni e alla individuazione dei soggetti coinvolti nel relativo iter formativo, con conseguente difetto, in capo alla ricorrente, di un diretto e attuale interesse a sostenere l'impugnazione proposta.
- In senso analogo, v. citate sentenze n. 346 del 2010 e n. 401 del 2007.