Processo costituzionale - Interventi in giudizio spiegati da Cgil - Confederazione Generale Italiana del Lavoro; Filcams/Cgil - Federazione Italiana Lavoratori Commercio, Alberghi, Mense e Servizi; Filcams/Cgil - Federazione Italiana Lavoratori Commercio, Alberghi, Mense e Servizi di Milano e Provincia; Federazione Nazionale della Stampa Italiana - FNSI; Unione Industriale della Provincia di Torino - Soggetti che non sono stati parti nei giudizi a quibus e che non sono titolari di un interesse qualificato immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio - Inammissibilità degli interventi.
Devono essere dichiarati inammissibili gli interventi adesivi spiegati - presenti giudizi di legittimità costituzionale in via incidentale riuniti - dalla CGIL, FILCAMS di Milano e Provincia e dalla Federazione nazionale della stampa italiana (FNSI) nonché l'intervento ad opponendum dell'Associazione Unione industriale della Provincia di Torino, perché tutti i soggetti sopra indicati non sono stati parti nei giudizi a quibus. Infatti, per costante giurisprudenza costituzionale, la partecipazione al giudizio di legittimità costituzionale è circoscritta, di norma, alle parti del giudizio a quo, oltre che al Presidente del Consiglio dei ministri e, nel caso di legge regionale, al Presidente della Giunta regionale. A tale disciplina è possibile derogare - senza venire in contrasto con il carattere incidentale del giudizio - soltanto a favore di soggetti terzi che siano titolari di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma o dalle norme oggetto di censura. Pertanto, l'incidenza sulla posizione soggettiva dell'interveniente non deve derivare dalla pronuncia della Corte sulla legittimità costituzionale della legge stessa, ma dall'immediato effetto che la pronuncia della Corte produce sul rapporto sostanziale oggetto del giudizio a quo. Nei giudizi da cui traggono origine le questioni di legittimità costituzionale in discussione, nessuna delle parti intervenute riveste l'anzidetta posizione di terzo legittimato a partecipare al giudizio dinanzi alla Corte.
- Sui limiti soggettivi di ammissibilità dell'intervento nei giudizi di legittimità costituzionale in via incidentale, tra le tante: ordinanze allegate alle sentenze n. 272 del 2012, n. 349 del 2007, n. 279 del 2006 e n. 291 del 2001.