Lavoro - Libertà sindacale e attività sindacale - Costituzione delle rappresentanze aziendali - Previsione che possano farne parte le sole "associazioni sindacali che siano firmatarie di contratti collettivi applicati nell'unità produttiva" e non anche quelle che abbiano comunque partecipato alla relativa negoziazione, pur non avendoli poi, per propria scelta, sottoscritti - Irragionevolezza intrinseca - Disparità di trattamento tra sindacati - Violazione dei valori del pluralismo e della libertà di azione della organizzazione sindacale - Necessità di introdurre la previsione secondo cui "la rappresentanza sindacale aziendale può essere costituita anche nell'ambito di associazioni sindacali che, pur non firmatarie dei contratti collettivi applicati nell'unità produttiva, abbiano comunque partecipato alla negoziazione relativa agli stessi contratti quali rappresentanti dei lavoratori dell'azienda" - Illegittimità costituzionale in parte qua .
È costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 2, 3 e 39 Cost. - l'art. 19, primo comma, lettera b), della legge 20 maggio 1970, n. 300, nella parte in cui non prevede che la rappresentanza sindacale aziendale possa essere costituita anche nell'ambito di associazioni sindacali che, pur non firmatarie dei contratti collettivi applicati nell'unità produttiva, abbiano comunque partecipato alla negoziazione relativa agli stessi contratti quali rappresentanti dei lavoratori dell'azienda. Al suddetto risultato si perviene in quanto l'aporia indotta dalla esclusione dal godimento dei diritti in azienda del sindacato non firmatario di alcun contratto collettivo, ma dotato dell'effettivo consenso da parte dei lavoratori, che ne permette e al tempo stesso rende non eludibile l'accesso alle trattative, già in passato rilevata dalla giurisprudenza costituzionale, rappresenta un vulnus alla rappresentatività sostanziale del sindacato. Infatti, il dato sostanziale della rappresentatività non può essere eluso - né in eccesso né in difetto - da elementi meramente formali quali, da un lato, la sola formale sottoscrizione oppure, dall'altro, la sola mancata sottoscrizione del contratto (da parte di un sindacato che abbia partecipato alle relative trattative, grazie alla sua rappresentatività). Peraltro, con il presente intervento additivo, necessariamente operato nei limiti di rilevanza della questione sollevata, non è stato possibile affrontare il più generale problema della mancata attuazione complessiva dell'art. 39 Cost., né è stato individuato - e non sarebbe stato possibile farlo - un criterio selettivo della rappresentatività sindacale ai fini del riconoscimento della tutela privilegiata di cui al Titolo III dello Statuto dei lavoratori in azienda nel caso di mancanza di un contratto collettivo applicato nell'unità produttiva per carenza di attività negoziale ovvero per impossibilità di pervenire ad un accordo aziendale. Ad una tale evenienza può astrattamente darsi risposta attraverso una molteplicità di soluzioni, tra le quali compete al legislatore scegliere.
- Decisioni che hanno esaminato l'art. 19 della legge n. 300 del 1970: sentenze n. 54 del 1974, n. 334 del 1988, n. 30 del 1990, n. 1 del 1994, n. 244 del 1996; ordinanze n. 345 del 1996, n. 148 del 1997 e n. 76 del 1998.